Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 18/02/1986 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Nei riguardi dei minorati psichici assistiti dalla Regione siciliana ai sensi della legge regionale 4 aprile 1969, n. 8 e successive modifiche, che hanno titolo per beneficiare delle provvidenze [...] |
Art. 2. I crediti dell'Amministrazione regionale nei confronti dei soggetti che hanno percepito l'assegno regionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1969, n. 8 e successive modifiche, in concorso [...] |
Art. 3. Fino all'esaurimento delle istanze, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla concessione ed alla revoca dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 [...] |
Art. 4. Nei riguardi dei minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi, di età inferiore ai 18 anni, che non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dal decreto [...] |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.9.64 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 6.
Norme transitorie per la erogazione dell'assegno regionale ai minorati psichici e ai vecchi lavoratori senza pensione.
(G.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1986)
Nei riguardi dei minorati psichici assistiti dalla Regione siciliana ai sensi della
L'assegno è altresì mantenuto fino al conseguimento della pensione sociale, e comunque per non oltre sei mesi dal compimento del 65° anno di età, in favore dei minorati psichici di cui alla
La disposizione di cui al comma precedente si applica ai vecchi lavoratori assistiti ai sensi della
I crediti dell'Amministrazione regionale nei confronti dei soggetti che hanno percepito l'assegno regionale di cui alla
Sono fatte salve, ai fini del rimborso in favore della amministrazione regionale, le trattenute operate dalle prefetture nei confronti dei soggetti che hanno continuato a beneficiare dell'assegno regionale fino al conseguimento della pensione statale di invalidità e dei relativi arretrati.
Fino all'esaurimento delle istanze, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla concessione ed alla revoca dell'assegno mensile previsto dalla
Sono abrogati i primi tre commi dell'art. 4 della
Nei riguardi dei minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi, di età inferiore ai 18 anni, che non fruiscono delle provvidenze previste dalla
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Agli effetti del precedente comma i sindaci comunicano alla Presidenza della Regione siciliana il relativo fabbisogno finanziario entro il 30 giugno di ogni anno.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.