Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 28/12/1953 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I residui comunque affluiti al capitolo n. 652 del bilancio per l'anno finanziario in corso possono essere utilizzati o per i fini per i quali furono assunti i relativi impegni o per quelli [...] |
Art. 3. L'Assessore preposto al Bilancio, Affari economici e patrimonio è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.9.8 - L.R. 28 dicembre 1953, n. 73.
Modificazioni alla legge 26 gennaio 1953, n. 2, concernente: "Provvidenze in favore di Enti di assistenza e beneficienza".
(G.U.R. 31 dicembre 1953, n. 67).
I residui comunque affluiti al capitolo n. 652 del bilancio per l'anno finanziario in corso possono essere utilizzati o per i fini per i quali furono assunti i relativi impegni o per quelli previsti dall'articolo precedente.
L'Assessore preposto al Bilancio, Affari economici e patrimonio è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modifica la