§ 2.7.5 - L.R. 19 novembre 1966, n. 28.
Modifiche alla L. 12 febbraio 1955, n. 13 concernente contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.7 igiene pubblica
Data:19/11/1966
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Le opere edilizie finanziate dalla Regione ai sensi della L. 12 febbraio 1955, n. 13 sono dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 2 della L.R. 12 febbraio 1955, n. 13 è soppresso.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)


§ 2.7.5 - L.R. 19 novembre 1966, n. 28.

Modifiche alla L. 12 febbraio 1955, n. 13 concernente contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali.

(G.U.R. 19 novembre 1966, n. 56).

 

Art. 1.

     Le opere edilizie finanziate dalla Regione ai sensi della L. 12 febbraio 1955, n. 13 sono dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 2 della L.R. 12 febbraio 1955, n. 13 è soppresso.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

 

 


[1] Sostituisce art. 3 L.R. 12 febbraio 1955, n. 13.

[2] Modifica art. 4 L.R. 12 febbraio 1955, n. 13.