§ 2.3.49 - L.R. 30 maggio 1983, n. 46.
Norme sul trattamento di emergenza dell'emofilia con emoderivati specifici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:30/05/1983
Numero:46


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per la sanità può autorizzare, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, le Unità sanitarie locali, nel cui [...]
Art. 2.      Le Unità sanitarie locali che intendono organizzare i corsi di cui al precedente art. 1 devono avanzare domanda all'Assessorato regionale della sanità.
Art. 3.      In ciascuna Unità sanitaria locale autorizzata ad organizzare i corsi è costituita, con provvedimenti del Comitato di gestione, una Commissione, presieduta dal coordinatore sanitario e composta [...]
Art. 4.      La Commissione di cui al precedente art. 3 ha il compito di:
Art. 5.      La durata del corso non potrà essere inferiore a 30 ore effettive ed individuali.
Art. 6.      I corsi teorico-pratici sono svolti da operatori sanitari, medici e non medici, dell'Unità sanitaria locale. Tale personale, designato dal Comitato di gestione su indicazione del coordinatore [...]
Art. 7.      La domanda di ammissione al corso teorico pratico di addestramento deve essere presentata all'Unità sanitaria locale autorizzata ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e, oltre a contenere [...]
Art. 8.      La Commissione di cui al precedente art. 3, al termine del corso, dichiara l'idoneità o l'inidoneità del paziente o del coadiutore o di entrambi ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.
Art. 9.      Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dall'infusione o dall'autoinfusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso lo stabilimento [...]
Art. 10.      L'Unità sanitaria locale che tiene i corsi di cui all'art. 1 della presente legge è tenuta a provvedere alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai pazienti od [...]


§ 2.3.49 - L.R. 30 maggio 1983, n. 46.

Norme sul trattamento di emergenza dell'emofilia con emoderivati specifici.

(G.U.R. 1° giugno 1983, n. 23).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per la sanità può autorizzare, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, le Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale siano compresi presidi ospedalieri dotati di centri trasfusionali, a tenere corsi teorico-pratici di addestramento per i cittadini affetti da emofilia ed ai loro coadiutori per renderli idonei ad eseguire, in caso di urgenza e di mancanza di disponibilità immediata di personale sanitario, il trattamento domiciliare dell'emofilia a mezzo di somministrazione endovenosa di emoderivati specifici effettuata dal paziente o da un suo coadiutore.

 

     Art. 2.

     Le Unità sanitarie locali che intendono organizzare i corsi di cui al precedente art. 1 devono avanzare domanda all'Assessorato regionale della sanità.

     La domanda deve contenere l'indicazione descrittiva dei requisiti strumentali ed organizzativi di cui dispone l'Unità sanitaria locale ai fini dell'organizzazione del corso.

     L'Assessore regionale per la sanità, al fine della concessione e dell'autorizzazione di cui al predetto art. 1, è tenuto a verificare, disponendo sopralluogo tecnico, ad opera dell'Ispettorato regionale sanitario, l'idoneità dei requisiti dichiarati.

 

     Art. 3.

     In ciascuna Unità sanitaria locale autorizzata ad organizzare i corsi è costituita, con provvedimenti del Comitato di gestione, una Commissione, presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile del servizio ospedaliero dell'Unità sanitaria locale, da un medico dell'Unità sanitaria locale esperto in emocoagulazione, da un assistente sociale e da uno psicologo, anche di altra Unità sanitaria locale, designati dal Comitato di gestione e da un rappresentante della Associazione « Amici della fondazione dell'emofilia ».

 

     Art. 4.

     La Commissione di cui al precedente art. 3 ha il compito di:

     a) formulare il programma teorico-pratico dei corsi e stabilirne le modalità di svolgimento;

     b) ammettere al corso il paziente o il suo coadiutore o entrambi dopo averne accertata l'idoneità psico-fisica all'addestramento ed alla pratica dell'autoinfusione o dell'infusione;

     c) verificare, al termine del corso, l'idoneità del paziente e/o del suo coadiutore ed effettuare l'autoinfusione o l'infusione.

 

     Art. 5.

     La durata del corso non potrà essere inferiore a 30 ore effettive ed individuali.

     A giudizio collegiale del personale docente, per singoli pazienti o loro coadiutori può essere prescritto un numero suppletivo di ore di addestramento.

 

     Art. 6.

     I corsi teorico-pratici sono svolti da operatori sanitari, medici e non medici, dell'Unità sanitaria locale. Tale personale, designato dal Comitato di gestione su indicazione del coordinatore sanitario, deve essere esperto in materia di malattie della coagulazione ed in tecniche e metodiche trasfusionali ed agisce sotto la direzione di un medico esperto in trasfusioni.

     Ai soggetti che frequentano i corsi possono essere forniti in uso gratuito, a cura dell'Unità sanitaria locale, testi ritenuti utili all'apprendimento teorico-pratico.

 

     Art. 7.

     La domanda di ammissione al corso teorico pratico di addestramento deve essere presentata all'Unità sanitaria locale autorizzata ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e, oltre a contenere le generalità complete del paziente o del coadiutore o di entrambi, nonché il parere del medico curante, deve essere completa di dichiarazione di accettazione del coadiutore da parte del paziente, allorquando questi non intenda o non sia in grado di praticare l'autoinfusione.

 

     Art. 8.

     La Commissione di cui al precedente art. 3, al termine del corso, dichiara l'idoneità o l'inidoneità del paziente o del coadiutore o di entrambi ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.

     Il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale deve dare agli interessati immediata certificazione della idoneità o dell'inidoneità, nonché comunicazione al medico curante.

 

     Art. 9.

     Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dall'infusione o dall'autoinfusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso lo stabilimento ospedaliero dell'Unità sanitaria locale dove ha conseguito l'idoneità o altro stabilimento ospedaliero dotato di centro trasfusionale.

     Nel caso in cui, in sede di controllo, venisse riscontrato che il paziente o il coadiutore non si sono attenuti scrupolosamente all'osservanza delle tecniche e delle modalità apprese durante il corso deve essere data comunicazione al coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale che ha rilasciato l'idoneità, il quale provvede alla revoca della stessa.

 

     Art. 10.

     L'Unità sanitaria locale che tiene i corsi di cui all'art. 1 della presente legge è tenuta a provvedere alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai pazienti od assistenti durante l'attività di addestramento svolta presso il proprio stabilimento ospedaliero.

     L'Unità sanitaria locale non risponde degli eventuali danni al paziente derivanti dalla inosservanza delle norme contenute nella presente legge.