§ 2.3.43 - L.R. 12 agosto 1980, n. 89.
Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:12/08/1980
Numero:89


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nella L. 31 marzo 1980, n. 126, concernente «Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari», si applicano nel territorio [...]
Art. 2.      In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della L. 31 marzo 1980, n. 126, l'onere relativo all'erogazione del sussidio a favore degli hanseniani residenti in Sicilia, ricoverati in [...]
Art. 3.      Gli artt. 1, 2, 4 e 5 della L.R. 3 giugno 1975, n. 39, e la L.R. 30 dicembre 1977, n. 116, sono abrogati.
Art. 4.      Agli oneri derivanti dagli artt. 1 e 2 della presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.3.43 - L.R. 12 agosto 1980, n. 89.

Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

(G.U.R. 23 agosto 1980, n. 38).

 

Art. 1.

     Le disposizioni contenute nella L. 31 marzo 1980, n. 126, concernente «Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari», si applicano nel territorio della Regione con le modificazioni di cui al seguente art. 2.

 

     Art. 2.

     In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della L. 31 marzo 1980, n. 126, l'onere relativo all'erogazione del sussidio a favore degli hanseniani residenti in Sicilia, ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, compete all'Assessorato regionale della sanità.

     Il sussidio viene corrisposto con provvedimento del medico provinciale competente per territorio, su aperture di credito disposte in favore di quest'ultimo dall'Assessore regionale per la sanità, con l'obbligo del rendiconto secondo le norme vigenti.

 

     Art. 3.

     Gli artt. 1, 2, 4 e 5 della L.R. 3 giugno 1975, n. 39, e la L.R. 30 dicembre 1977, n. 116, sono abrogati.

 

     Art. 4.

     Agli oneri derivanti dagli artt. 1 e 2 della presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.

     Per le finalità di cui all'art. 3 della L.R. 3 giugno 1975, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 50 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.