Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 12/08/1980 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni contenute nella L. 31 marzo 1980, n. 126, concernente «Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari», si applicano nel territorio [...] |
Art. 2. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della L. 31 marzo 1980, n. 126, l'onere relativo all'erogazione del sussidio a favore degli hanseniani residenti in Sicilia, ricoverati in [...] |
Art. 3. Gli artt. 1, 2, 4 e 5 della L.R. 3 giugno 1975, n. 39, e la L.R. 30 dicembre 1977, n. 116, sono abrogati. |
Art. 4. Agli oneri derivanti dagli artt. 1 e 2 della presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale. |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.3.43 - L.R. 12 agosto 1980, n. 89.
Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.
(G.U.R. 23 agosto 1980, n. 38).
Le disposizioni contenute nella
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della
Il sussidio viene corrisposto con provvedimento del medico provinciale competente per territorio, su aperture di credito disposte in favore di quest'ultimo dall'Assessore regionale per la sanità, con l'obbligo del rendiconto secondo le norme vigenti.
Gli artt. 1, 2, 4 e 5 della
Agli oneri derivanti dagli artt. 1 e 2 della presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.
Per le finalità di cui all'art. 3 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.