Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria: organizzazione |
Data: | 09/12/1996 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, è autenticamente interpretato nel senso che l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a consentire la variazione di [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. |
Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 2.1.68 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 49.
Norme di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25.
(G.U.R. 14 dicembre 1996, n. 62).
1. L'articolo 12 della
1. L'articolo 1 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo così modificato dall'art. 55 della
[2] Modifica il comma 2, art. 2, della