§ 2.1.68 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 49.
Norme di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:09/12/1996
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, è autenticamente interpretato nel senso che l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a consentire la variazione di [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.1.68 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 49.

Norme di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25.

(G.U.R. 14 dicembre 1996, n. 62).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, è autenticamente interpretato nel senso che l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a consentire la variazione di destinazione prevista dallo stesso articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, anche in favore delle aziende ospedaliere site nel territorio della Regione siciliana.

 

     Art. 2. [1]

     1. L'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, va autenticamente interpretato nel senso che il contributo annuo indicato al comma 1 dello stesso articolo 1 può anche essere utilizzato per il potenziamento tecnologico delle strutture finalizzate alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche nonché per acquisizioni e realizzazioni di immobili da adibire alla ricerca scientifica. Il contributo può essere utilizzato anche con rendicontazione in esercizi successivi a quello di riferimento.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[2] Modifica il comma 2, art. 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25.