Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria: organizzazione |
Data: | 21/04/1995 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Recepimento di norme statali. |
Art. 2. Inquadramento di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi. |
Art. 3. Utilizzo di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi. |
Art. 4. Graduatoria dei medici di medicina generale valida per il 1992. |
Art. 5. Graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1993. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico. |
Art. 10. Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario. |
Art. 11. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 2.1.60 - L.R. 21 aprile 1995, n. 38.
Recepimento decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e norme personale dei servizi di guardia medica notturna e festiva e medicina dei servizi. Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico. Integrazioni leggi regionali 1 agosto 1990, n. 19, e 20 agosto 1994, n. 33. Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario.
(G.U.R. n. 22 del 26 aprile 1995).
Art. 1. Recepimento di norme statali.
1. Nel territorio della Regione si applicano le norme di cui all'articolo 8 del
Art. 2. Inquadramento di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi.
1. Ai fini del miglioramento del servizio, il personale addetto ai servizi di guardia medica e medicina dei servizi che al 31 dicembre 1992 risultava titolare di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni di anzianità, anche complessiva, maturata nei due comparti, è inquadrato, a richiesta, previo giudizio di idoneità, nei ruoli delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, anche in sovrannumero.
2. Il personale di cui al comma 1 addetto al servizio di guardia medica è assegnato alle aree di emergenza e urgenza, ed il personale addetto alla medicina dei servizi alle aree individuate con il decreto assessoriale 5 dicembre 1988.
Art. 3. Utilizzo di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi.
1. Fatta salva l'applicazione rispettivamente dell'articolo 22 del
Art. 4. Graduatoria dei medici di medicina generale valida per il 1992.
1. In conseguenza della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22 maggio 1993, della graduatoria di medicina generale di cui al
Art. 5. Graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1993.
1. In conseguenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 26 marzo 1994 della graduatoria di medicina generale di cui al
2. I posti di cui al comma 1 saranno conferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del
Art. 6. Norma finanziaria.
1. All'onere complessivo di lire 38.600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, di cui lire 22.800 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 e lire 7.900 milioni ricadente rispettivamente negli esercizi 1996 e 1997, si fa fronte con parte delle assegnazioni statali del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - trasferite alla Regione siciliana e previste al capitolo di spesa 42840.
Art. 7. Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico.
1. In attesa del riordino della direzione regionale dell'Osservatorio epidemiologico, della prevenzione e della formazione permanente, le borse di studio di cui all'articolo 47 della
Artt. 8. - 9. [1].
Art. 10. Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario.
1. L'economia realizzata alla chiusura dell'esercizio 1994 nello stanziamento del capitolo 41729 dell'Assessorato regionale della sanità, riguardante gli interventi previsti dall'articolo 64 della
2. La predetta economia interessa i risultati del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994 e forma oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modificano la