§ 1.7.26 - L.R. 16 dicembre 2000, n. 25.
Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:16/12/2000
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 1.7.26 - L.R. 16 dicembre 2000, n. 25.

Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale.

(G.U.R. 16 dicembre 2000, n. 58).

 

Art. 1.

     1. [1].

     2. [2].

     3. Gli organi elettivi dei comuni e delle province le cui scadenze sono previste secondo la vigente legislazione nel secondo semestre si rinnovano nella tornata elettorale dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio.

     4. Il turno elettorale previsto per la primavera del 2001 si svolge nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre e quello che ai sensi della legislazione vigente scade nell'autunno del 2001 è rinviato alla tornata elettorale successiva.

     5. Fatta eccezione per quanto previsto dai commi 3 e 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000.

 

          Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

     [1. Nei comuni compresi nella fascia tra 3.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è sei.]

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Sostituisce il comma 2, art. 1 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7.

[2] Sostituisce il comma 2, art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[3] Sostituisce l'art. 10 e il comma 1, art. 11 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[4] Sostituisce l'art. 169 del Decreto Lgs. P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[5] Articolo modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.