Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 11/04/1981 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Il termine entro il quale, a norma dell'art. 4 della L.R. 12 giugno 1978, n. 12, devono effettuarsi i turni elettorali amministrativi è spostato dal 15 giugno al 30 giugno. |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.7.18 - L.R. 11 aprile 1981, n. 56.
Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.
(G.U.R. 15 aprile 1981, n. 18).
(Omissis) [1].
Il termine entro il quale, a norma dell'art. 4 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Modifica il primo comma dell'art. 15