§ 1.6.57 - L.R. 21 luglio 1979, n. 175.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:21/07/1979
Numero:175


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 82 e seguenti dell'Ordinamento degli enti locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, il termine per l'esame dei bilanci preventivi 1979 e [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.57 - L.R. 21 luglio 1979, n. 175.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(G.U.R. 26 luglio 1979, n. 32).

 

Art. 1.

     In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 82 e seguenti dell'Ordinamento degli enti locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, il termine per l'esame dei bilanci preventivi 1979 e 1980 dei Comuni e delle Province da parte della competente Commissione provinciale di controllo è fissato in giorni trenta dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento.

     La Commissione provinciale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

     Decorso il suindicato termine assegnato alla Commissione provinciale di controllo senza che quest'ultima abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

 

     Art. 2. [1]

     [In deroga alle norme vigenti, le province, i comuni, i consorzi siciliani e le loro aziende possono procedere ad assunzione di personale straordinario con l'osservanza delle disposizioni dei commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo dell'art. 5 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modifiche nella L. 8 gennaio 1979, n. 3.

     A tal fine, gli organi consiliari delle Province, dei Comuni e dei consorzi e le Commissioni delle loro aziende, con delibera motivata adottata col voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, autorizzano il Presidente o il Sindaco a richiedere agli uffici di collocamento il personale in possesso dei requisiti richiesti, in relazione al disimpegno delle mansioni cui è destinato, iscritto nelle liste ordinarie.

     L ufficio di collocamento procede all'avviamento al lavoro del personale richiesto sulla base della graduatoria e dando comunicazione scritta ai disoccupati interessati con preavviso di almeno cinque giorni.

     E' fatto divieto di ogni diversa utilizzazione del personale straordinario assunto ai sensi della presente legge. La inosservanza di tale vincolo dà luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri.]

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.