Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 21/07/1979 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 82 e seguenti dell'Ordinamento degli enti locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, il termine per l'esame dei bilanci preventivi 1979 e [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.6.57 - L.R. 21 luglio 1979, n. 175.
Disposizioni in materia di finanza locale.
(G.U.R. 26 luglio 1979, n. 32).
In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 82 e seguenti dell'Ordinamento degli enti locali approvato con
La Commissione provinciale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.
Decorso il suindicato termine assegnato alla Commissione provinciale di controllo senza che quest'ultima abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.
[In deroga alle norme vigenti, le province, i comuni, i consorzi siciliani e le loro aziende possono procedere ad assunzione di personale straordinario con l'osservanza delle disposizioni dei commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo dell'art. 5 del
A tal fine, gli organi consiliari delle Province, dei Comuni e dei consorzi e le Commissioni delle loro aziende, con delibera motivata adottata col voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, autorizzano il Presidente o il Sindaco a richiedere agli uffici di collocamento il personale in possesso dei requisiti richiesti, in relazione al disimpegno delle mansioni cui è destinato, iscritto nelle liste ordinarie.
L ufficio di collocamento procede all'avviamento al lavoro del personale richiesto sulla base della graduatoria e dando comunicazione scritta ai disoccupati interessati con preavviso di almeno cinque giorni.
E' fatto divieto di ogni diversa utilizzazione del personale straordinario assunto ai sensi della presente legge. La inosservanza di tale vincolo dà luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri.]
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 49 della