§ 1.6.27 - L.R. 9 ottobre 1965, n. 26.
Modifica agli artt. 51, 63, 141, 150 dell'Ordinamento degli enti locali in Sicilia approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:09/10/1965
Numero:26


Sommario
Art. 1.      A modifica delle disposizioni contenute negli artt. 51, 63, 141 e 150 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia, approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16, sono demandate alla [...]


§ 1.6.27 - L.R. 9 ottobre 1965, n. 26.

Modifica agli artt. 51, 63, 141, 150 dell'Ordinamento degli enti locali in Sicilia approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16.

(G.U.R. 16 ottobre 1965, n. 45).

 

Art. 1.

     A modifica delle disposizioni contenute negli artt. 51, 63, 141 e 150 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia, approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16, sono demandate alla competenza del Consiglio comunale o del Consiglio del libero consorzio le deliberazioni relative a storni di fondi da una categoria all'altra o da un articolo all'altro della stessa categoria del bilancio.

     Le Giunte comunali o dei liberi consorzi non possono assumere, in materia, i poteri dei rispettivi Consigli.