§ 1.6.22 - L.R. 15 marzo 1963, n. 21.
Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:15/03/1963
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Ai fini della eliminazione sistematica ed organica delle eccezionali condizioni di depressione economica e sociale dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro, è autorizzata la formulazione di [...]
Art. 2.      Alla redazione del piano ed alla sua esecuzione provvedono i Comuni interessati, a mezzo di apposito comitato composto:
Art. 3.      Per le finalità previste dall'art. 1 sono autorizzate:
Art. 4.      All'approvazione del piano previsto dall'art. 1, provvede con suo decreto l'Assessore regionale per lo sviluppo economico.
Art. 5.      Nelle more della formulazione del piano previsto dagli articoli precedenti, la Regione siciliana è autorizzata ad assumere integralmente a proprio carico le rate di ammortamento dei mutui che [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di lire 160 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1965-66.
Art. 7.      E' autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di lire 50 milioni a partire dall'esercizio 1963-64 per la costruzione di alloggi popolari ai sensi della L. 5 febbraio 1956, [...]
Art. 8.      Alla programmazione ed alla progettazione delle opere previste dagli artt. 2, 5 e 7 provvede il comitato previsto dall'art. 2.
Art. 9.      In relazione all'approvazione dei progetti delle singole opere, l'Assessore per lo sviluppo economico provvede, con proprio decreto, ad accreditare ai Sindaci i relativi fabbisogni di spesa.
Art. 10.      Per l'assunzione delle rate dei mutui previsti all'art. 5, provvede con suo decreto l'Assessore per lo sviluppo economico.
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.22 - L.R. 15 marzo 1963, n. 21.

Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro.

(G.U.R. 23 marzo 1963, n. 13).

 

Art. 1.

     Ai fini della eliminazione sistematica ed organica delle eccezionali condizioni di depressione economica e sociale dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro, è autorizzata la formulazione di un piano intercomunale di sviluppo economico.

     Il piano di sviluppo economico deve proporsi i seguenti obiettivi:

     a) (Omissis) [1];

     b) costruzione di impianti industriali, che utilizzino i prodotti agricoli della zona e le risorse minerarie;

     c) impianto di centrali ortofrutticole;

     d) creazione e potenziamento di attrezzature per la valorizzazione turistico-balneare della fascia costiera dei due comuni;

     e) costruzione di opere irrigue necessarie alla trasformazione agraria mediante speciali incentivi ad integrazione dei provvedimenti nazionali e regionali, compresi gli invasi.

 

     Art. 2.

     Alla redazione del piano ed alla sua esecuzione provvedono i Comuni interessati, a mezzo di apposito comitato composto:

     a) dei Sindaci e degli Assessori ai lavori pubblici dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro;

     b) di due rappresentanti del Consiglio provinciale di Agrigento, scelti in seno al Consiglio;

     c) di un delegato della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia di Agrigento;

     d) da tre rappresentanti dei lavoratori scelti su terne proposte dalle organizzazioni operanti nella zona [2];

     e) di tre esperti, scelti dall'Assessore regionale per lo sviluppo economico, tra cui un urbanista;

     f) di tre rappresentanti dei Consigli comunali di Licata e Palma di Montechiaro, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

     g) di due rappresentanti dei coltivatori diretti.

     Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo economico ed ha sede in Licata.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'art. 1 sono autorizzate:

     a) la spesa di L. 50 milioni per la redazione del piano, la elaborazione dei progetti delle singole opere e il funzionamento del Comitato;

     b) la spesa ripartita di lire 2 miliardi in quattro esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1963-64 per l'esecuzione delle opere comprese nel piano, ritenute più urgenti dal comitato.

     La spesa autorizzata alla lett. a) graverà sul bilancio della Regione per l'esercizio 1963-64.

     Al finanziamento delle ulteriori opere si provvederà con apposita autorizzazione di spesa.

 

     Art. 4.

     All'approvazione del piano previsto dall'art. 1, provvede con suo decreto l'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

 

     Art. 5.

     Nelle more della formulazione del piano previsto dagli articoli precedenti, la Regione siciliana è autorizzata ad assumere integralmente a proprio carico le rate di ammortamento dei mutui che nel termine di tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Licata e Palma di Montechiaro saranno per contrarre con istituti esercenti il credito per opere pubbliche per l'esecuzione dei lavori concernenti [3]:

     a) la viabilità interna e le opere connesse del sottosuolo, da seguirsi secondo piani concernenti l'organica sistemazione per rioni e quartieri, nonché le vie di circonvallazione e di disimpegno del traffico;

     b) la costruzione, l'ammodernamento, il riattamento e la riparazione di edifici destinati a servizi pubblici cittadini, quali mattatoi, mercati pubblici e poliambulatori, gli impianti di depurazione delle acque provenienti dalla rete fognante, gli impianti concernenti la utilizzazione dei rifiuti solidi, gli impianti pubblici per il trasferimento fuori dell'abitato di ricoveri per mandrie o stalle in genere;

     c) la costruzione e l'arredamento di edifici di scuole per l'addestramento professionale, da affidarsi in gestione, mediante apposita convenzione, agli istituti ed enti pubblici specializzati;

     d) la costruzione di centri di assistenza sociale, da affidarsi in gestione, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati;

     e) le ricerche idrogeologiche e la costruzione di condotte idriche per l'alimentazione dei centri abitati e per le attività industriali ed agricole;

     f) lo sviluppo della viabilità rurale minore della zona.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di lire 160 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1965-66.

 

     Art. 7.

     E' autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di lire 50 milioni a partire dall'esercizio 1963-64 per la costruzione di alloggi popolari ai sensi della L. 5 febbraio 1956, n. 9, e della L. 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Una quota proporzionale degli alloggi, costruendi, a norma del presente articolo, è riservata ai pescatori.

     I progetti per la costruzione dei nuovi complessi edilizi devono comprendere tutte le opere connesse necessarie.

 

     Art. 8.

     Alla programmazione ed alla progettazione delle opere previste dagli artt. 2, 5 e 7 provvede il comitato previsto dall'art. 2.

     Alla approvazione dei programmi provvede, con suo decreto, l'Assessore per lo sviluppo economico.

     Per l'approvazione dei progetti si provvede a norma della vigente legislazione regionale.

     Per l'esecuzione dei lavori si provvede a mezzo dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro con l'osservanza delle norme anzidette.

     Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni sull'espropriazione per pubblica utilità [4].

 

     Art. 9.

     In relazione all'approvazione dei progetti delle singole opere, l'Assessore per lo sviluppo economico provvede, con proprio decreto, ad accreditare ai Sindaci i relativi fabbisogni di spesa.

 

     Art. 10.

     Per l'assunzione delle rate dei mutui previsti all'art. 5, provvede con suo decreto l'Assessore per lo sviluppo economico.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 16 L.R. 11 aprile 1981, n. 65.

[2] Lettera sostituita dall'art. 2 L.R. 14 aprile 1966, n. 5.

[3] Il termine è stato prorogato dall'art. 1 L.R. 14 aprile 1966, n. 5, art. 10 L.R. 8 marzo 1971, n. 5 ed art. 37 L.R. 9 maggio 1974, n. 10.

[4] Articolo sostituito dall'art. 3 L.R. 14 aprile 1966, n. 5.