§ 1.6.4 - L.R. 7 dicembre 1953, n. 62.
Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia comunale e provinciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:07/12/1953
Numero:62


Sommario
Art. 27.      Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale riguardante la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato debbono intendersi [...]
Art. 28.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.4 - L.R. 7 dicembre 1953, n. 62.

Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia comunale e provinciale.

(G.U.R. 12 dicembre 1953, n. 63).

 

     Artt. 1. - 26.

     (Omissis) [1].

 

Art. 27.

     Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale riguardante la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

 

     Art. 28.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Con sentenza C. Cost. n. 73 del 1960, (v. Rep., 104) gli artt. 1 - 26 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.