§ 1.4.76 - L.R. 16 agosto 1975, n. 54.
Utilizzazione temporanea del personale degli enti edilizi soppressi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:16/08/1975
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, in tema di personale degli enti edilizi soppressi di cui al D.P.R. 30 dicembre [...]
Art. 2.      Salva la definizione dei rapporti di cui all'articolo precedente, al personale interessato, per l'ulteriore periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, sarà corrisposto un [...]
Art. 3.      Al personale di cui alla presente legge compete, per il periodo indicato nell'articolo precedente, il trattamento di assistenza spettante al personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 4.      Rimane salva ogni determinazione relativa alla definizione dei rapporti finanziari concernenti il personale di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 18, terzultimo comma, del D.P.R. 30 [...]
Art. 5.      All'onere di lire 200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 20712 del bilancio della Regione per l'anno [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.76 - L.R. 16 agosto 1975, n. 54.

Utilizzazione temporanea del personale degli enti edilizi soppressi.

(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).

 

Art. 1.

     Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, in tema di personale degli enti edilizi soppressi di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modifiche ed integrazioni, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottare nel rispetto delle competenze regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nella utilizzazione presso i propri uffici centrali e periferici del personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 6 giugno 1975, n. 43, anche successivamente alla scadenza del termine ivi indicato e comunque non oltre il 31 dicembre 1975.

 

     Art. 2.

     Salva la definizione dei rapporti di cui all'articolo precedente, al personale interessato, per l'ulteriore periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, sarà corrisposto un trattamento economico mensile nella misura di un tredicesimo del trattamento economico fondamentale a ciascuno spettante presso gli enti di rispettiva provenienza. Sarà altresì corrisposta, nella stessa misura, la tredicesima mensilità per l'anno 1975.

 

     Art. 3.

     Al personale di cui alla presente legge compete, per il periodo indicato nell'articolo precedente, il trattamento di assistenza spettante al personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 4.

     Rimane salva ogni determinazione relativa alla definizione dei rapporti finanziari concernenti il personale di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 18, terzultimo comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 20712 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.