Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 25/04/1969 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Presso l'Assessorato regionale delle finanze è istituito il ruolo ad esaurimento del personale salariato di quarta categoria addetto alla pulizia e custodia degli uffici della Regione siciliana, [...] |
Art. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale di cui all'articolo precedente è regolato dalle disposizioni [...] |
Art. 3. A favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per i dipendenti della Regione, in dipendenza dei maggiori oneri derivanti al fondo per effetto della presente legge e non coperti dai [...] |
Art. 4. (Omissis) |
§ 1.4.59 - L.R. 25 aprile 1969, n. 10.
Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria.
(G.U.R. 26 aprile 1969, n. 20).
Presso l'Assessorato regionale delle finanze è istituito il ruolo ad esaurimento del personale salariato di quarta categoria addetto alla pulizia e custodia degli uffici della Regione siciliana, di cui all'annessa tabella.
In detto ruolo è inquadrato il personale salariato di quarta categoria addetto al servizio di pulizia e custodia degli uffici della Regione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale di cui all'articolo precedente è regolato dalle disposizioni previste dalla
Il periodo di servizio antecedente alla data di inquadramento, è riscattabile fin dalla data di assunzione in servizio, su domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
A favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per i dipendenti della Regione, in dipendenza dei maggiori oneri derivanti al fondo per effetto della presente legge e non coperti dai contributi di riscatto di cui al secondo comma del precedente art. 2, è autorizzato un contributo di lire 210.000.000.
(Omissis) [1].
[1] Disposizioni finanziarie ormai prive di efficacia.