§ 1.4.45 - L.R. 2 marzo 1962, n. 3.
Disposizioni per le commissioni, i consigli, i comitati e gli altri organi collegiali, comunque denominati, operanti presso l'Amministrazione della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:02/03/1962
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Alle commissioni, ai consigli, ai comitati ed agli altri organi collegiali, comunque denominati, nonché alle commissioni giudicatrici di concorsi e di esami, operanti presso le Amministrazioni [...]
Art. 2.      La misura dei gettoni di presenza per i presidenti degli organi collegiali di cui al precedente articolo può essere elevata sino a lire 3.000 con il provvedimento istitutivo e di nomina dei [...]
Art. 3.      L'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi, non previsti da disposizioni legislative e regolamentari, ha luogo con decreto presidenziale da adottarsi di concerto con l'Assessore [...]
Art. 4.      Per le commissioni incaricate dello studio di questioni giuridico- costituzionali, che richiedono particolare impegno e competenza, il Presidente della Regione può disporre, di concerto con [...]


§ 1.4.45 - L.R. 2 marzo 1962, n. 3.

Disposizioni per le commissioni, i consigli, i comitati e gli altri organi collegiali, comunque denominati, operanti presso l'Amministrazione della Regione.

(G.U.R. 3 marzo 1962, n. 10).

 

Art. 1.

     Alle commissioni, ai consigli, ai comitati ed agli altri organi collegiali, comunque denominati, nonché alle commissioni giudicatrici di concorsi e di esami, operanti presso le Amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, con la stessa decorrenza e con le modifiche di cui appresso.

     Resta ferma l'applicazione di disposizioni di legge che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza o di altri compensi in misura superiore a quella prevista dal sopracitato D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

 

     Art. 2.

     La misura dei gettoni di presenza per i presidenti degli organi collegiali di cui al precedente articolo può essere elevata sino a lire 3.000 con il provvedimento istitutivo e di nomina dei componenti di ciascun organo collegiale.

 

     Art. 3.

     L'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi, non previsti da disposizioni legislative e regolamentari, ha luogo con decreto presidenziale da adottarsi di concerto con l'Assessore per il bilancio, su proposta dell'assessore del ramo d'amministrazione presso cui le commissioni, i consigli, i comitati ed i collegi sono da istituire.

     Ai componenti dei predetti organi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

 

     Art. 4.

     Per le commissioni incaricate dello studio di questioni giuridico- costituzionali, che richiedono particolare impegno e competenza, il Presidente della Regione può disporre, di concerto con l'Assessore per il bilancio, la corresponsione di compensi in misura forfettaria, in relazione al lavoro compiuto.

     Tali compensi sono corrisposti in sostituzione del gettone di presenza ed in aggiunta al trattamento di missione, eventualmente dovuto, ai componenti estranei all'amministrazione della Regione, scelti fra docenti universitari, magistrati, liberi professionisti, funzionari statali con qualifica non inferiore a ispettore generale, e persone particolarmente competenti nelle materie giuridico-costituzionali.