Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone |
Data: | 07/07/2009 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 1.2.28 - L.R. 7 luglio 2009, n. 8.
Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.
(G.U.R. 10 luglio 2009, n. 32)
Art. 1. Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali
1. Il comma 1 dell’articolo 10 sexies della
"1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all’Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno.
1 bis. Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato".
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.