§ 5.3.4 - L.R. 13 luglio 1976, n. 34.
Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla L.R. 1 agosto 1975, n. 33.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:13/07/1976
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Il comitato per la programmazione, istituito con la legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, ha sede in Cagliari presso l'Assessorato al bilancio e alla programmazione.
Art. 2.      Ai componenti del comitato di cui all'articolo precedente compete una medaglia di presenza di lire 35.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute nella stessa giornata.
Art. 3. 
Art. 4.      Per la predisposizione del parere di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, il comitato per la programmazione può organizzarsi in gruppi di lavoro.
Art. 5. 
Art. 6.      A coloro che sono chiamati a integrare il comitato per la programmazione a norma dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, compete, nel caso che non risiedano nel comune dove ha [...]
Art. 7.      L'ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale di cui all'articolo 15 della Legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, assicura, attraverso un apposito servizio, le funzioni di [...]
Art. 8.      Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme stanziate ai sensi della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, sul capitolo 16907 dello stato di previsione [...]
Art. 9.      Gli effetti economici della presente legge decorrono dalla data del 10 dicembre 1975.


§ 5.3.4 - L.R. 13 luglio 1976, n. 34.

Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

 

Art. 1.

     Il comitato per la programmazione, istituito con la legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, ha sede in Cagliari presso l'Assessorato al bilancio e alla programmazione.

 

     Art. 2.

     Ai componenti del comitato di cui all'articolo precedente compete una medaglia di presenza di lire 35.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute nella stessa giornata.

 

     Art. 3. [1]

     Ai componenti di cui all'articolo precedente che non risiedono nel Comune dove ha sede il Comitato compete anche una diaria pari a quella spettante, ai sensi dell'art. 1 della l. 26 luglio 1978, n. 417, agli impiegati statali di cui al punto 1 della tab. A allegata alla l. 18 dicembre 1973, n. 836.

     Spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, una indennità per chilometro nella misura del 20% del prezzo della benzina super vigente alla data del viaggio.

     Il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica di cui al comma precedente, per le sedute del Comitato che si svolgono in giorni consecutivi, spetta una sola volta.

     Ciascun membro del Comitato ha facoltà di richiedere, presentando regolare fattura, il rimborso delle spese di pernottamento in albergo non superiore alla prima categoria ma, in tal caso, la diaria di cui al primo comma è ridotta di un terzo.

     Lo stesso trattamento compete ai componenti che si recano in missione fuori dal comune dove ha sede il comitato per lo svolgimento di compiti loro affidati dal comitato stesso.

 

     Art. 4.

     Per la predisposizione del parere di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, il comitato per la programmazione può organizzarsi in gruppi di lavoro.

     Ai componenti partecipanti ai gruppi di lavoro che si riuniscono fuori dalla giornata di seduta del comitato, spettano la medaglia di presenza e, nel caso che non risiedano nel comune dove ha sede il comitato, la diaria e il rimborso spese di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 5. [2]

     Il numero delle giornate nelle quali sono effettuate le sedute sia del Comitato che dei gruppi di lavoro non può essere superiore a diciotto per ciascun mese.

 

     Art. 6.

     A coloro che sono chiamati a integrare il comitato per la programmazione a norma dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, compete, nel caso che non risiedano nel comune dove ha sede il comitato, il trattamento di cui al precedente art. 3.

     A coloro che sono chiamati ad integrare il comitato a norma dell'art. 14 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, competono le medaglie di presenza ed il trattamento di missione previsti per i componenti dello stesso comitato.

 

     Art. 7.

     L'ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale di cui all'articolo 15 della Legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, assicura, attraverso un apposito servizio, le funzioni di segreteria del comitato per la programmazione.

 

     Art. 8.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme stanziate ai sensi della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, sul capitolo 16907 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 9.

     Gli effetti economici della presente legge decorrono dalla data del 10 dicembre 1975.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 23 giugno 1977, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1981, n. 27.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 1981, n. 27.