Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 24/01/2002 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2001. |
Art. 2. Interventi in favore di emigrati sardi in, condizione di grave difficoltà. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 5.2.152 - L.R. 24 gennaio 2002, n. 3.
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2001)” e interventi a favore degli emigrati.
(B.U. 29 gennaio 2002, n. 3).
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della
l. Dopo il comma 19 bis dell’articolo 6 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 35 del medesimo art colo 6 della
(Omissis).
Art. 2. Interventi in favore di emigrati sardi in, condizione di grave difficoltà.
l. Al fine di far fronte a situazioni di grave emergenza che rendano estremamente rischiosa o difficile la condizione di vita e di permanenza in Paesi in cui sono presenti emigrati sardi, la Regione è autorizzata a disporre interventi di sostegno in favore degli emigrati stessi che versino in condizioni di particolare disagio economico; gli interventi sono finalizzati:
a) a lenire, con interventi di prima emergenza, le condizioni di disagio delle persone interessate;
b) ad agevolare le possibilità di rientro e la prima accoglienza in Sardegna anche attraverso l’intervento attivo dei comuni interessati;
c) a fornire assistenza nei luoghi di residenza per il soddisfacimento di bisogni essenziali;
d) ad agevolare l’inserimento lavorativo, dipendente o autonomo, sia nei Paesi di provenienza sia nei luoghi di eventuale rientro.
2. All’onere derivante dal presente arti-colo, quantificato per l’annualità 2002 in euro 1.032.913 si fa fronte con il bilancio 2002-2004 (UPB S 10.034).
Art. 3. Entrata in vigore.
l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.