§ 5.2.111 - L.R. 21 dicembre 1996, n. 38.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/12/1996
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse [...]
Art. 2.      1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 39 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 10.
Art. 3.      1. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, qualora [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. A seguito del loro mancato impegno nell'anno 1995, gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli relativi ad assegnazioni statali sono reiscritti nel bilancio per l'anno 1996:
Art. 6.      1. Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre 1996 in conto dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici permangono nel conto [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.111 - L.R. 21 dicembre 1996, n. 38.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996.

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse Tabelle A e B.

     2. Il capitolo di entrata 23109, istituito con la legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, assume il numero 23108/01.

     3. I capitoli 03097/02 e 03087 sono inclusi nell'elenco n. 1 annesso al bilancio regionale.

 

     Art. 2.

     1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 39 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 10.

 

     Art. 3.

     1. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, qualora non impegnate nell'esercizio 1996, sono mantenute in bilancio quali residui nell'anno finanziario successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     1. A seguito del loro mancato impegno nell'anno 1995, gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli relativi ad assegnazioni statali sono reiscritti nel bilancio per l'anno 1996:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre 1996 in conto dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per l'anno 1997 per un ulteriore anno oltre i termini previsti dall'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11:

     (Omissis).

     2. Lo stanziamento di lire 3.500.000.000, disponibile nel conto dei residui del capitolo 287 del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1996 permane in detto conto per essere impegnato entro l'esercizio 1997.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Integra l'art. 35, comma 2, della L.R. 11 febbraio 1996, n. 10.