§ 5.2.1 - L.R. 7 febbraio 1952, n. 4.
Mutui da contrarre con Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:07/02/1952
Numero:4

§ 5.2.1 - L.R. 7 febbraio 1952, n. 4. [1]

Mutui da contrarre con Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro.

 

Art. 1. [2]

     II Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a convenire un finanziamento per una somma complessiva di lire quattro miliardi da concretarsi in mutui: con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, per due miliardi, con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro e con altri Istituti, per gli altri due miliardi.

 

Art. 2.

     I mutui da cui al precedente articolo 1, avranno la durata di undici anni e saranno ammortizzati in rate periodiche posticipate comprensive di capitale e interessi, al tasso del 7 e mezzo per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal primo di gennaio dell'anno successivo alla prima somministrazione in conto mutuo.

 

Art. 3.

     Il pagamento delle rate sarà effettuato a favore degli Istituti mutuanti dalla Banca Nazionale del Lavoro, quale Tesoriere regionale.

 

Art. 4.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a stipulare, per il mutuo con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, una speciale convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro, nella quale sia, tra l'altro, previsto:

     a) la prestazione di una garanzia fideiussoria da parte della Banca predetta a favore dell'Istituto mutuante per l'integrale e puntuale pagamento, in ogni caso, delle rate di ammortamento dei mutui a carico della Regione, nei limiti dei nove decimi delle imposte dirette inscritte a ruolo;

     b) le cautele offerte dalla Regione per assicurare alla Banca Nazionale del Lavoro la possibilità di rivalersi della prestata garanzia, con prelazione, se necessario, su tutte le entrate regionali;

     c) la corresponsione di una eventuale indennità di mora all'Ente mutuante in caso di tardivo versamento delle singole rate di ammortamento.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è altresì autorizzato a stipulare regolari contratti di mutuo con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL) e con altri Istituti e con intervento della Banca Nazionale del Lavoro, in cui sia prevista, oltre alle condizioni generali di cui sopra ed alle altre eventualmente necessarie per il perfezionamento dei biennali contratti di mutuo, anche la garanzia fideiussoria della Banca predetta a favore dell'INAIL e degli altri Istituti mutuanti con prelazione, ove occorra, su tutte le entrate regionali.

 

Art. 5.

     Garanzia ed obblighi analoghi a quelli di cui al precedente articolo dovranno essere assunti dai Tesorieri della Regione che subentrassero alla Banca Nazionale del Lavoro alla scadenza del termine della convenzione approvata con L.R. 11 maggio 1951, n. 11, finché dura l'ammortamento dei mutui.

 

Art. 6.

     A cominciare dell'esercizio 1953 verranno inscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali le somme occorrenti all'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge.

     Alla spesa necessaria per le opere da eseguirsi col ricavo dei mutui si farà fronte a carico del Bilancio 1951.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1952, n. 30.