§ 4.6.23 - L.R. 9 agosto 2002, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 foreste
Data:09/08/2002
Numero:12


Sommario
Art. 10.  Proroga.


§ 4.6.23 - L.R. 9 agosto 2002, n. 12. [1]

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione).

(B.U. 17 agosto 2002, n. 24).

 

Art. 1. Rinvio alle norme generali sugli enti regionali.

     1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 2. Funzioni dell’Ente.

     1. La lettera c) del comma I dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera f) del medesimo comma è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Al termine del medesimo comma è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

Art. 3. Presidente.

     1. Il comma I dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 4. Consiglio di amministrazione.

     1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Il comma 1 trova applicazione a decorrere dalla ordinaria scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica.

 

Art. 5. Controllo interno di gestione.

     1. L’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 6. Regime contrattuale.

     1. L’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 7. Indirizzi per la contrattazione integrativa.

     1. L’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 8. Personale dell’Ente.

     1. L’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 9. Assunzioni.

     1. L’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 10. Proroga.

     l. Nel comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dalla lettera c) dell’articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2000, n. 13, le parole “31 dicembre 2000” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8.