§ 4.5.25 - L.R. 31 marzo 1992, n. 3.
Proroga dei termini di cui all'articolo 26, settimo comma, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, concernente «Norme per l'istituzione e la gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:31/03/1992
Numero:3


Sommario
Art. unico.      1. Il divieto di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, è prorogato di due anni, e cioè sino a tutto il 1º luglio 1993, e comunque non oltre [...]


§ 4.5.25 - L.R. 31 marzo 1992, n. 3.

Proroga dei termini di cui all'articolo 26, settimo comma, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, concernente «Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale».

 

Art. unico.

     1. Il divieto di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, è prorogato di due anni, e cioè sino a tutto il 1º luglio 1993, e comunque non oltre l'approvazione delle leggi istitutive dei singoli parchi e riserve naturali relative alle isole minori indicate nel precitato settimo comma dell'articolo 26 suddetto.