§ 4.4.33 - L.R. 29 settembre 1993, n. 47.
Copertura dei disavanzi annui 1987 - 1988 - 1989 - 1990 delle Aziende di trasporto pubbliche e private.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:29/09/1993
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Mutui a copertura dei disavanzi).
Art. 2.  (Mutui contratti dalla Regione).
Art. 3.  (Piano di risanamento).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.33 - L.R. 29 settembre 1993, n. 47.

Copertura dei disavanzi annui 1987 - 1988 - 1989 - 1990 delle Aziende di trasporto pubbliche e private.

 

Art. 1. (Mutui a copertura dei disavanzi).

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, è autorizzata a contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio per gli anni 1987 - 1988 - 1989 - 1990 delle aziende di trasporto pubbliche e private concessionarie di servizi pubblici di linea per viaggiatori, per un ammontare complessivo di 60 miliardi di spesa.

     2. I mutui, finalizzati al ripiano delle perdite derivanti dai bilanci societari approvati, sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare complessivo delle perdite accumulate negli anni 1987 - 1988

- 1989 - 1990.

     3. La misura massima di cui al precedente comma non si applica all'Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.).

     4. Sono considerati disavanzi di esercizio le poste che non hanno trovato copertura con i contributi regionali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, modificata con legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, attuattiva dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1991, n. 151.

 

     Art. 2. (Mutui contratti dalla Regione).

     1. Alla copertura dei disavanzi si provvede con assunzione di mutui con Istituti di credito, i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio della Regione.

     2. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione.

     3. La stipulazione dei mutui autorizzati è subordinata all'accertamento, da parte dell'Assessorato regionale dei trasporti, della effettiva consistenza dei disavanzi aziendali.

     4. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14 per cento annuo e per la durata massima dell'ammortamento di 10 anni.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui e garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci regionali di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutto il periodo di durata dei mutui.

     6. L'onere relativo alla rata di ammortamento dei mutui comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e valutato in lire 11.695.000.000.

 

     Art. 3. (Piano di risanamento).

     1. Al fine di pervenire al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1998, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti deve presentare un piano di risanamento economico-finanziario, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il piano di risanamento deve contenere:

     a) l'adeguamento dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16;

     b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

     c) il contenimento programmato delle spese di personale.

     3. Il piano di risanamento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti.

     4. La mancata presentazione del piano di risanamento o la mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni contenute nel piano, costituisce motivo di scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dalla contrazione del mutuo di cui all'articolo 1 sono valutati in lire 570.000.000 per l'anno finanziario 1993, quelli relativi all'ammortamento in lire 11.125.000.000 per gli anni dal 1994 al 2003.

     2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 e per gli anni 1993 - 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli dei bilanci della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni dal 1994 al 2003.