§ 4.4.32 - L.R. 4 agosto 1993, n. 32.
Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:04/08/1993
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Piano nazionale dei trasporti).
Art. 3.  (Piano regionale dei trasporti).
Art. 4.  (Approvazione del Piano dei trasporti).
Art. 5.  (Bacini di traffico).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.32 - L.R. 4 agosto 1993, n. 32. [1]

Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale.

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, la Regione adotta il Piano regionale dei trasporti come strumento fondamentale della politica regionale nel settore dei trasporti, in armonia con gli indirizzi di politica nazionale e in stretta integrazione con gli obiettivi della programmazione e lo sviluppo del territorio.

     2. La Regione determina i propri interventi e coordina quelli degli enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante nel settore del trasporto pubblico, in sede di piano regionale dei trasporti.

 

     Art. 2. (Piano nazionale dei trasporti).

     1. La Regione, ai sensi delle legislazione statale, concorre organicamente alla elaborazione del piano nazionale dei trasporti approntando il sistema di diretta competenza regionale e, in armonia con le linee e le procedure indicate dal piano generale dei trasporti, anche progetti di rilevanza nazionale e internazionale, di competenza degli organi centrali dello Stato.

 

     Art. 3. (Piano regionale dei trasporti).

     1. Il Piano regionale dei trasporti ha validità triennale ed è preordinato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) definire il piano progettuale del corridoio plurimodale sardo - continentale;

     b) assicurare un sistema coordinato e integrato di mobilità che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio regionale;

     c) favorire e promuovere l'integrazione del trasporto di persone e di merci tra servizi e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali:

     d) migliorare la viabilità regionale.

 

     Art. 4. (Approvazione del Piano dei trasporti).

     1. Il Piano regionale dei trasporti è approvato dal Consiglio regionale della Sardegna previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti di concerto con l'Assessore regionale della programmazione.

     2. Il Piano è di norma aggiornato a metà triennio, in relazione alle finalità generali e agli obiettivi specifici della programmazione regionale, all'evoluzione del sistema dei trasporti e agli eventuali aggiornamenti del piano generale dei trasporti.

     3. Gli aggiornamenti del Piano regionale dei trasporti sono approvati con la procedura di cui al primo comma.

 

     Art. 5. (Bacini di traffico).

     1. Il sistema di trasporto pubblico integrato è coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità, si attua entro unità territoriali denominate bacini di traffico.

     2. Sono individuati i seguenti bacini di traffico:

- bacino n. 1: sistema urbano del Sulcis-Iglesiente;

- bacino n. 2: sistema metropolitano di Cagliari;

- bacino n. 3: sistema urbano di Oristano;

- bacino n. 4: sistema urbano dell'Ogliastra;

- bacino n. 5: sistema urbano di Nuoro;

- bacino n. 6: sistema urbano di Sassari;

- bacino n. 7: sistema urbano della Gallura.

     3. Gli ambiti territoriali di competenza dei bacini di traffico sono definiti con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 600.000.000 per l'anno 1993.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

13 - TRASPORTI

In diminuzione

Capitolo 13039

Contributi ad imprese o enti operanti nell'Isola che esercitino servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico (L.R. 14 aprile 1985, n. 9) 1993, lire 600.000.000

 

In aumento

Capitolo 13052 (N.I.) 2.1.1.4.1.2.10.18. FR (08.02) - Spese per

l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti (art. 4 della presente

legge) 1993, lire 600.000.000

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1993. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge finanziaria.

 


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 21.