§ 4.4.5 - L.R. 20 giugno 1974, n. 16.
Nuove norme per la riorganizzazione dell'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) e abrogazione della L.R. 9 giugno 1970, n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:20/06/1974
Numero:16


Sommario
Art. 1.      L'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, concorre a promuovere ed realizzare la pubblicizzazione dei trasporti in Sardegna, nell'ambito [...]
Art. 2.      L'impianto e la gestione nella Regione degli autoservizi di linea per il trasporto di persone e bagagli, di qualunque natura e durata, sono riservati all'A.R.S.T. e alle aziende pubbliche di [...]
Art. 3.      L'A.R.S.T. è tenuta ad esercitare con i minimi costi di gestione le proprie funzioni in modo da fornire servizi rispondenti alle esigenze della collettività.
Art. 4.      L'A.R.S.T. svolge le proprie attività secondo le direttive programmatiche della Giunta regionale e sotto la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale ai trasporti.
Art. 5.      Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel quadro dei programmi previsti dal precedente art. 4, l'Assessore regionale ai trasporti adotta i provvedimenti necessari alla riorganizzazione [...]
Art. 6.      Sono organi dell'A.R.S.T.: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Collegio del revisori.
Art. 7.      Il Presidente dell'A.R.S.T. è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i componenti designati dagli Assessori regionali e gli esperti eletti dal Consiglio regionale.
Art. 8.      Il Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.T.: delibera nei termini previsti dalla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno [...]
Art. 9.      Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composto da:
Art. 10.      Al fine di assicurare la migliore efficienza della gestione, il Consiglio di amministrazione può delegare ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente, da quattro Consiglieri e del Direttore [...]
Art. 11.      Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e di due supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non [...]
Art. 12.      Sono componenti del Collegio dei revisori:
Art. 13.      Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla legittimità degli atti e sulle licenze delle gestioni aziendali, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il [...]
Art. 14.      La responsabilità degli amministratori, dei componenti il Collegio dei revisori e del Direttore generale, è disciplinata dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile, compatibilmente con le [...]
Art. 15.      L'A.R.S.T. ha sede legale in Cagliari.
Art. 16.      Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, è preposto a tutto il personale ed a tutti i servizi ed uffici dell'Azienda della quale cura l'organizzazione e coordina [...]
Art. 17.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti, scioglie il Consiglio di amministrazione della A.R.S.T. in caso di accertate gravi variazioni di legge, di grave [...]
Art. 18.      Le deliberazioni dei competenti organi dell'A.R.S.T. relative al bilancio di previsione, ai conti consuntivi, ai programmi di attività, alla pianta organica, allo stato giuridico e al [...]
Art. 19.      L'Assessore regionale ai trasporti vigila sulla corrispondenza dell'attività dell'A.R.S.T. ai compiti istituzionali, ai programmi approvati e alle direttive della Giunta regionale e può disporre [...]
Art. 20.      L'A.R.S.T. ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, nonchè di provvedere a tutte le opere e spese, agli appalti ed a [...]
Art. 21.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale dell'A.R.S.T. sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai lavoratori delle [...]
Art. 22.      Il personale delle aziende concessionarie di autolinee extraurbane i cui servizi siano assunti dall'A.R.S.T. passa alle dipendenze dell'A.R.S.T., purché in servizio continuativo da almeno un [...]
Art. 23.      Fatta eccezione per il caso previsto dal precedente art. 22, il personale dell'A.R.S.T. è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico.
Art. 24.      Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori, competono gli emolumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1966, [...]
Art. 25.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'A.R.S.T. un contributo annuale di gestione non superiore a lire 4.000.000.000.
Art. 26.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 è istituito il capitolo 26532 con la seguente denominazione: «Contributi straordinari all'A.R.S.T. [...]
Art. 27.      La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 9 giugno 1970 n. 3.
Art. 28.      Sino a quando non si provveda, comunque non oltre il 31 dicembre 1974, al rinnovo del Consiglio di amministrazione a sensi della presente legge, rimane in carica l'attuale Consiglio di [...]


§ 4.4.5 - L.R. 20 giugno 1974, n. 16. [1]

Nuove norme per la riorganizzazione dell'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) e abrogazione della L.R. 9 giugno 1970, n. 3.

 

Art. 1.

     L'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, concorre a promuovere ed realizzare la pubblicizzazione dei trasporti in Sardegna, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.

     La pubblicizzazione dei trasporti è diretta ad assicurare prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale, attraverso una rete unitaria di servizi.

 

     Art. 2.

     L'impianto e la gestione nella Regione degli autoservizi di linea per il trasporto di persone e bagagli, di qualunque natura e durata, sono riservati all'A.R.S.T. e alle aziende pubbliche di servizio extraurbano, in quanto ritenuti essenziali allo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

     Il trasporto di persone e bagagli è riservato alla A.R.S.T. e alle aziende pubbliche di cui al precedente comma, sia che i servizi vengano destinati alla generalità degli utenti sia che attengano al trasporto di particolari categorie di persone, secondo le modalità del contratto di trasporto.

 

     Art. 3.

     L'A.R.S.T. è tenuta ad esercitare con i minimi costi di gestione le proprie funzioni in modo da fornire servizi rispondenti alle esigenze della collettività.

     A tal fine, d'intesa con l'Assessore regionale ai trasporti, indice, almeno una volta all'anno, conferenze regionali e zonali per assicurare la partecipazione delle comunità locali e delle forze sociali alla elaborazione dei programmi di sviluppo del settore.

     L'Assessore regionale ai trasporti cura il coordinamento programmatico e funzionale tra tutti i sistemi di trasporto pubblico esercitati in Sardegna.

 

     Art. 4.

     L'A.R.S.T. svolge le proprie attività secondo le direttive programmatiche della Giunta regionale e sotto la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale ai trasporti.

     L'A.R.S.T. predispone programmi pluriennali ed annuali di attività da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.

     I programmi di cui al precedente comma dovranno rispettivamente indicare gli indirizzi, i criteri generali ed i singoli interventi ai quali si intendono informare e che dovranno essere realizzati nel periodo di tempo considerato.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel quadro dei programmi previsti dal precedente art. 4, l'Assessore regionale ai trasporti adotta i provvedimenti necessari alla riorganizzazione comprensoriale degli autoservizi di linea ed all'accentramento del loro esercizio nell'A.R.S.T. e nelle aziende pubbliche di cui al precedente art. 2.

     Nell'ambito dei comprensori per i quali sia stato predisposto il programma di riorganizzazione, non potranno essere rinnovate le concessioni scadute, e, se nel caso, sarà disposta la revoca di quelle in atto.

     La concessione e l'esercizio delle autolinee assentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate, fino al momento della diretta assunzione del servizio da parte dell'A.R.S.T. e delle altre aziende pubbliche di cui al precedente art. 2, dalle norme della legge 29 settembre 1939, n. 1822, in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 6.

     Sono organi dell'A.R.S.T.: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Collegio del revisori.

 

     Art. 7.

     Il Presidente dell'A.R.S.T. è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i componenti designati dagli Assessori regionali e gli esperti eletti dal Consiglio regionale.

     Il Presidente può essere revocato soltanto con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti e approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

     Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, cura l'ordinaria amministrazione e ha la facoltà di compiere gli atti di amministrazione e gestione non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.T.: delibera nei termini previsti dalla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno successivo, i programmi pluriennali, nonchè il conto consuntivo annuale, provvede ad attuare le direttive della Giunta regionale ed assicura una coerente politica aziendale; delibera il regolamento organico, la pianta numerica ed i bandi di concorso per il personale; nomina, revoca e colloca in quiescenza il Direttore generale e gli altri dirigenti; su proposta del Direttore generale delibera la struttura organizzativa e la distribuzione territoriale dei servizi dell'azienda; delibera sugli atti ai disposizione e di acquisto ai beni immobili e mobili registrati, sui contratti di locazione ultranovennale nonchè sulla assunzione di mutui e prestiti di qualunque natura; delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni; cura la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente dall'Azienda.

 

     Art. 9.

     Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composto da:

     - un Consigliere designato dall'Assessore regionale ai trasporti;

     - un Consigliere designato dall'Assessore regionale alle finanze;

     - un Consigliere designato dall'Assessore regionale alla rinascita e programmazione;

     - tre rappresentanti degli enti locali eletti dal Consiglio regionale;

     - tre esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio regionale;

     - tre esperti designati, in loro rappresentanza, dalle Confederazioni regionali sindacali più rappresentative.

     Per la elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Consiglio regionale, ciascun Consigliere regionale non potrà votare per più di due nomi.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.

 

     Art. 10.

     Al fine di assicurare la migliore efficienza della gestione, il Consiglio di amministrazione può delegare ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente, da quattro Consiglieri e del Direttore generale i propri compiti, fatta eccezione per quelli relativi ai bilanci, ai programmi, alle elezioni e alle nomine.

     Nella elezione dei Consiglieri del Comitato esecutivo ciascun componente del Consiglio di Amministrazione non può indicare più di due nomi.

     Nei casi di urgenza il Comitato esecutivo può adottare - nelle materie delegabili - provvedimenti di competenza del Consiglio, che diventano esecutive dopo la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato.

 

     Art. 11.

     Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e di due supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.

 

     Art. 12.

     Sono componenti del Collegio dei revisori:

     - un membro effettivo, che presiede il Collegio, designato dalla Presidenza della Corte dei Conti tra i magistrati della Corte medesima in servizio presso la Delegazione per la Regione Sarda;

     - un membro effettivo ed uno supplente scelti tra una rosa di nomi proposti dagli Ordini dei dottori commercialisti della Sardegna;

     - un membro effettivo ed uno supplente scelti tra funzionari dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 13.

     Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla legittimità degli atti e sulle licenze delle gestioni aziendali, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni ed i conti consuntivi, attestandone la veridicità.

     Il Collegio trasmette proprie relazioni annuali all'Assessorato regionale ai trasporti, concernenti gli accertamenti svolti e le proprie osservazioni in merito alla gestione aziendale, particolarmente evidenziandone gli aspetti finanziari.

 

     Art. 14.

     La responsabilità degli amministratori, dei componenti il Collegio dei revisori e del Direttore generale, è disciplinata dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile, compatibilmente con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 15.

     L'A.R.S.T. ha sede legale in Cagliari.

     Le strutture organizzative interne dell'A.R.S.T. si articolano nella direzione generale e nelle agenzie periferiche comprensoriali, istituite per fini di decentramento funzionale e di adeguamento dei servizi alle esigenze dell'utenza.

     I Direttori delle agenzie comprensoriali dirigono, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i servizi e gli uffici e ne rispondono al Direttore generale.

 

     Art. 16.

     Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, è preposto a tutto il personale ed a tutti i servizi ed uffici dell'Azienda della quale cura l'organizzazione e coordina l'attività, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene opportuni e necessari per il migliore andamento della gestione aziendale, cura l'esecuzione di tutti gli atti consiliari e presidenziali, predispone i documenti programmatici ed i bilanci di previsione ed i conti consuntivi, secondo le direttive ricevute dal Consiglio di amministrazione presenta proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla organizzazione dell'A.R.S.T., alla pianta organica ed alla tabella numerica del personale, controfirma i mandati di pagamento e le reversali nonchè le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

 

     Art. 17.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti, scioglie il Consiglio di amministrazione della A.R.S.T. in caso di accertate gravi variazioni di legge, di grave inosservanza delle direttive della Giunta regionale medesima, ovvero quando non sia in grado di funzionare, provvedendo contestualmente alla nomina di un Commissario straordinario.

     Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi dalla data dello scioglimento.

 

     Art. 18.

     Le deliberazioni dei competenti organi dell'A.R.S.T. relative al bilancio di previsione, ai conti consuntivi, ai programmi di attività, alla pianta organica, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale, nonchè agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali saranno definiti dal regolamento di attuazione della presente legge, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale che, su proposta dell'Assessore ai trasporti, si pronuncerà entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

     Le deliberazioni diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, salvo quanto disposto dalle norme della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

     In mancanza di pronuncia da parte della Giunta regionale entro il termine suddetto, le deliberazioni si intendono approvate.

 

     Art. 19.

     L'Assessore regionale ai trasporti vigila sulla corrispondenza dell'attività dell'A.R.S.T. ai compiti istituzionali, ai programmi approvati e alle direttive della Giunta regionale e può disporre a tale fine ispezioni e controlli.

     Per consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma, l'A.R.S.T. trasmette all'Assessorato regionale ai trasporti, entro dieci giorni dalla data di adozione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente.

     Le deliberazioni diventano esecutive qualora, entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, l'Assessore non le abbia respinte o sospese con osservazioni motivate.

     Sulle deliberazioni respinte ai sensi del comma precedente e riapprovate dagli organi dell'A.R.S.T. si pronuncerà la Giunta regionale entro il termine indicato nel precedente articolo.

 

     Art. 20.

     L'A.R.S.T. ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, nonchè di provvedere a tutte le opere e spese, agli appalti ed a quanto altro occorra per il suo funzionamento nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

 

     Art. 21.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale dell'A.R.S.T. sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai lavoratori delle aziende pubbliche di trasporto.

 

     Art. 22.

     Il personale delle aziende concessionarie di autolinee extraurbane i cui servizi siano assunti dall'A.R.S.T. passa alle dipendenze dell'A.R.S.T., purché in servizio continuativo da almeno un anno alla data di cessazione dell'azienda di provenienza.

 

     Art. 23.

     Fatta eccezione per il caso previsto dal precedente art. 22, il personale dell'A.R.S.T. è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico.

 

     Art. 24.

     Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori, competono gli emolumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5. e successive modificazioni.

     Ai componenti del Comitato esecutivo compete una indennità pari ad un quarto dell'assegno mensile corrisposto al Presidente dell'A.R.S.T. oltre agli emolumenti previsti dal precedente comma.

     Ai componenti delle commissioni competono i compensi previsti dalla legge 19 maggio 1964, n. 12, e successive modificazioni.

 

     Art. 25.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'A.R.S.T. un contributo annuale di gestione non superiore a lire 4.000.000.000.

     Potranno altresì essere concessi all'A.R.S.T. contributi straordinari sui fondi assegnati dallo Stato alla regione Sarda per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 26.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 è istituito il capitolo 26532 con la seguente denominazione: «Contributi straordinari all'A.R.S.T. sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione Sarda per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970. n. 281».

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16523 e 26532 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     A favore del capitolo 16523 è stornata la somma di lire 3.500.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

     E' inoltre stornata a favore del capitolo 26532 la somma di lire 5 000.000.000 dal capitolo 27902 dello stesso stato di previsione.

 

     Art. 27.

     La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 9 giugno 1970 n. 3.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, all'approvazione del regolamento di attuazione della presente legge.

 

Norma transitoria

 

     Art. 28.

     Sino a quando non si provveda, comunque non oltre il 31 dicembre 1974, al rinnovo del Consiglio di amministrazione a sensi della presente legge, rimane in carica l'attuale Consiglio di amministrazione e si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 giugno 1970, n. 3 sul funzionamento dell'A.R.S.T.

 


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 21.