Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 21/02/1957 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 4.4.2 - L.R. 21 febbraio 1957, n. 2. [1]
Anticipazioni alle Società Strade Ferrate Sarde e Ferrovie Complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere in una o più rate, alle Società Strade Ferrate Sarde e Ferrovie Complementari della Sardegna anticipazioni rimborsabili direttamente dallo Stato, per una somma non superiore rispettivamente a L. 28.000.000 - e a L. 132.000.000 - per consentire il pagamento dei salari e stipendi maturati e maturandi, in attesa della emanazione del provvedimento ministeriale di erogazione dei sussidi integrativi a copertura del deficit di esercizio riconosciuti ammissibili per il periodo novembre 1956 - febbraio 1957.
Sulle somme anticipate e fino all'effettiva restituzione, gravano a carico delle Società interessate gli interessi del 4% in ragione d'anno.
(Omissis) [2].
Le somme che verranno versate dallo Stato alla Regione a rimborso delle anticipazioni di cui alla presente legge, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei capitoli di cui al primo comma.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Reca disposizioni finanziarie.