§ 4.4.1 - L.R. 27 ottobre 1956, n. 28.
Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:27/10/1956
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non saranno emanate organiche disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell'art. 3, lett. g), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con [...]
Art. 2.      Rimangono in vigore le altre norme contenute nella L. 28 settembre 1939, n. 1822, intendendosi sostituite alle competenze attribuite dalla stessa legge al Capo dello Stato e al Ministro delle [...]


§ 4.4.1 - L.R. 27 ottobre 1956, n. 28. [1]

Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli.

 

Art. 1.

     Fino a quando non saranno emanate organiche disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell'art. 3, lett. g), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, le concessioni definitive di cui all'art. 2 della L. 28 settembre 1939, n. 1822, sono accordate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito, oltre al Comitato regionale di coordinamento trasporti, il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, per la durata massima di nove anni, e possono essere rinnovate.

 

     Art. 2.

     Rimangono in vigore le altre norme contenute nella L. 28 settembre 1939, n. 1822, intendendosi sostituite alle competenze attribuite dalla stessa legge al Capo dello Stato e al Ministro delle comunicazioni, rispettivamente quelle del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore ai trasporti.

 


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 21.