§ 4.3.132 - L.R. 31 luglio 1996, n. 32.
Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:31/07/1996
Numero:32


Sommario
Art. 1. 


§ 4.3.132 - L.R. 31 luglio 1996, n. 32.

Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

 

Art. 1.

     1. Agli atti comunali di approvazione dei progetti di opere pubbliche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, con esclusione dei commi 5 e 6.

     2. I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora costituiscano variante allo strumento urbanistico, seguono lo schema procedimentale stabilito dall'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini ivi indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.

     3. Il Comune, con le modalità indicate nei commi precedenti, approva i progetti di opere pubbliche degli enti indicati dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi.

     4. [1].

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. Integra l'art. 32, comma 2, della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38.