§ 4.3.17 - L.R. 14 agosto 1968, n. 38.
Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:14/08/1968
Numero:38

§ 4.3.17 - L.R. 14 agosto 1968, n. 38. [1]

Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.

 

Art. 1. [2]

     Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo regionale degli appaltatori istituito ai sensi della l.r. 6 marzo 1956, n. 8, quando ne facciano formale richiesta alle competenti stazioni appaltanti ed i lavori da appaltare siano assistiti da finanziamento anche parziale della regionale, debbono essere invitati a partecipare a tutte le opere d'appalto indette dall'Amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici, per gli importi e le specializzazioni di iscrizione all'Albo.

     Fermo restando quant'altro previsto dalla vigente legislazione in materia di pubblicità degli avvisi di gara, copia degli avvisi medesimi viene rimessa, agli effetti della presente legge, agli organismi regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute.

 

Art. 2.

     Gli appalti di lavori nei quali l'apporto della mano d'opera è prevalente rispetto alla totalità dell'importo, devono essere indetti esclusivamente fra le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo regionale degli appaltatori di cui alla L.R. 6 marzo 1956, n. 8.

 

Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 1956, n. 8, è abrogato.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 1978, n. 39.