Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 lavori pubblici |
Data: | 17/07/1952 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 4.3.3 - L.R. 17 luglio 1952, n. 20. [1]
Norme integrative e modificative della L.R. 1 febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di IV classe.
Per l'attuazione del piano previsto dall'art. 4 della L.R. 1° febbraio 1952, n. 8, modificato dall'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 3.300.000.000 comprensive di capitale ed interessi, da ripartire in quindici annualità costanti.
Le predette annualità saranno inscritte nei Bilanci della Regione a cominciare dall'esercizio 1952 sino all'esercizio 1966.
I lavori di cui alla presente legge possono essere concessi in esecuzione ai sensi e con le modalità previste nella
L'importo di essi non potrà però in nessun caso essere stabilito in modo invariabile a corpo sibbene a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.
(Omissis) [2].
L'Art. 4 della
Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 1º febbraio 1952, n. 8, è sostituito dal seguente: "L'approvazione dei progetti, per la cui compilazione valgono le disposizioni della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Reca disposizioni finanziarie.