§ 4.3.3 - L.R. 17 luglio 1952, n. 20.
Norme integrative e modificative della L.R. 1 febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di IV classe.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:17/07/1952
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 4.3.3 - L.R. 17 luglio 1952, n. 20. [1]

Norme integrative e modificative della L.R. 1 febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di IV classe.

 

Art. 1.

     Per l'attuazione del piano previsto dall'art. 4 della L.R. 1° febbraio 1952, n. 8, modificato dall'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 3.300.000.000 comprensive di capitale ed interessi, da ripartire in quindici annualità costanti.

     Le predette annualità saranno inscritte nei Bilanci della Regione a cominciare dall'esercizio 1952 sino all'esercizio 1966.

 

     Art. 2.

     I lavori di cui alla presente legge possono essere concessi in esecuzione ai sensi e con le modalità previste nella L. 24 giugno 1929, n. 1137.

     L'importo di essi non potrà però in nessun caso essere stabilito in modo invariabile a corpo sibbene a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

L'Art. 4 della legge regionale 1 febbraio 1952, n. 8, è sostituito dal seguente: "La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, predisporrà un piano triennale per l' esecuzione di porti di IV classe, da approvarsi dal Consiglio Regionale. In attesa che venga formulato e approvato il piano di cui al comma precedente, la Giunta Regionale è tuttavia autorizzata a procedere alla esecuzione dei porti di Teulada, di Siniscola (La Caletta) e di Castelsardo, per i quali sono pronti o in stato di avanzata preparazione i progetti esecutivi".

 

     Art. 5.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 1º febbraio 1952, n. 8, è sostituito dal seguente: "L'approvazione dei progetti, per la cui compilazione valgono le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, è di competenza della Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche e del Comitato Regionale dei Lavori Pubblici. I progetti esecutivi saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici".

 

     Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Reca disposizioni finanziarie.