Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 edilizia |
Data: | 28/05/1990 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ai limiti di reddito. |
Art. 2. Modifica ai requisiti di reddito. |
Art. 3. Criteri oggettivi dell'alloggio. |
Art. 4. Calcolo del canone di locazione. |
Art. 5. Cacolo del canone di locazione. |
Art. 6. Accertamento periodico dei redditi. |
Art. 7. Rateizzazioni del conguagli. |
Art. 8. Norma transitoria. |
§ 4.2.27 - L.R. 28 maggio 1990, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente: «Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
Art. 1. Modifiche ai limiti di reddito.
1. Il limite di reddito di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f) della
2. Tale limite e applicabile:
- quale limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, a partire dai bandi e dalle revoche dell'anno 1990, con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989;
- quale limite di reddito per la determinazione dei canoni ai sensi dell'articolo 35 della
Art. 2. Modifica ai requisiti di reddito. [1]
Art. 3. Criteri oggettivi dell'alloggio.
1. [2].
2. [3].
3. [4].
Art. 4. Calcolo del canone di locazione. [5]
Art. 5. Cacolo del canone di locazione. [6]
Art. 6. Accertamento periodico dei redditi. [7]
Art. 7. Rateizzazioni del conguagli.
1. Qualora, per ritardata applicazione del canone rispetto ai termini previsti dalla
Art. 8. Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai canoni già determinati dagli enti gestori all'entrata in vigore della presente legge in attuazione della
[1] Sostituisce l'art. 2, primo comma, lettera f), della
[2] Sostituisce l'art. 33, primo comma, lettera a), della
[3] Sostituisce l'art. 33, primo comma, lettera b), della
[4] Modifica l'art. 33, primo comma, lettera d), della
[5] Aggiunge il quinto comma alla
[6] Modifica ed integra l'art. 35 della
[7] Sostituisce l'art. 38 della