§ 4.2.2 - L.R. 21 luglio 1964, n. 15. [*]
Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:21/07/1964
Numero:15

§ 4.2.2 - L.R. 21 luglio 1964, n. 15. [*]

Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative ed a privati, singoli o associati, che intendano apportare ad abitazioni migliorie, ampliamenti, riparazioni o consolidamenti, costruire o completare case di abitazione, ovvero acquistare case di abitazione di nuova costruzione in Sardegna, un contributo nella misura del due per cento negli interessi relativi a mutui erogati in contanti dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio.

     Il contributo di cui al comma precedente è esteso agli interessi sulla rate di acconto, limitatamente ad un periodo di tempo che non può superare di oltre centottanta giorni il periodo prescritto dal decreto di cui al successivo art. 13 per l'esecuzione dei lavori.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rifondere, senza diritto a rivalsa, agli istituti mutuanti lo scarto fra il valore nominale delle cartelle ed il loro prezzo di collocamento a seguito della erogazione dei mutui in contanti in base alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia, nella misura massima del 20 per cento del valore nominale.

     In apposita convenzione con i detti istituti saranno regolate le modalità relative al pagamento del concorso negli interessi e dello scarto delle cartelle.

     Ai richiedenti ed ai beneficiari dei mutui di cui al primo comma del presente articolo, che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare, il contributo negli interessi è concesso nella misura del tre per cento.

 

Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere il solo contributo del due per cento negli interessi a favore di cooperative e di privati, singoli o associati, che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottengono, dopo la entrata in vigore della stessa da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio diversi da quelli convenzionati con la Regione ai fini dell'esecuzione della presente legge, mutui per il miglioramento, l'ampliamento, la riparazione o il consolidamento, la costruzione o il completamento di case per uso di abitazione in Sardegna, che abbiano le caratteristiche stabilite dall'art. 3 della presente legge e nei limiti dei massimali stabiliti dal successivo art. 8.

 

Art. 3. [1]

 

Art. 4.

     La concessione dei mutui di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base di graduatorie formulate accordando la preferenza:

     1) a coloro che intendano costruire, migliorare od acquistare l'abitazione a causa di:

     a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati, sia essa dipendente o meno da esecuzione di piano regolatore;

     b) espropriazione per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità;

     c) condizioni igieniche deficienti accertate dall'ufficio sanitario del Comune;

     d) sfratti non dipendenti da morosità o da altri inadempimenti contrattuali;

     e) necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all'art 3 della presente legge;

     f) alloggi in costruzioni che si trovino in condizioni statiche non rispondenti alle prescrizioni di carattere generale di cui al regio decreto legge 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;

     g) trasferimento da altra residenza di nucleo familiare già costituito o costituzione in sede di un nuovo nucleo familiare;

     2) alle cooperative edilizie;

     3) a coloro che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare:

     4) ai singoli o alle cooperative che intendano costruire nelle aree acquisite dai Comuni ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167; tale preferenza ha valore esclusivamente nei confronti dei richiedenti che risiedano nello stesso Comune.

 

Art. 5.

     Sono esclusi dai benefici della presente legge:

     a) coloro che non hanno la residenza nel Comune dove è o dovrà essere costruito, acquistato, migliorato, ampliato, completato, riparato o consolidato l'alloggio per il quale è stato richiesto il mutuo; tale disposizione non è applicabile a coloro che pur non avendo la residenza dimostrino di svolgere da almeno un anno attività lavorativa nel Comune dove è o dovrà essere costruito, acquistato, migliorato, ampliato, completato, riparato o consolidato l'alloggio per il quale è stato richiesto il mutuo;,

     b) coloro che risultino proprietari di altre abitazioni adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare, di cui all'ultimo comma dell'art 3 della presente legge. Tale clausola è applicabile anche se della proprietà dell'abitazione è titolare il coniuge non separato legalmente ovvero i figli conviventi;

     c) coloro che abbiano un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 800.000 detratta la quota afferente a redditi di lavoro;

     d) coloro che abbiano un reddito annuo, compresi i redditi di lavoro, accertato ai fini dell'imposta complementare, superiore a lire 3.000.000.

     Non è consentita la concessione di mutui a soci di cooperative edilizie od a privati che abbiano fruito di agevolazioni statali o regionali per la costruzione di abitazioni.

 

Art. 6.

     La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo decennio comporta la decadenza di diritto dai benefici di cui alla presente legge.

     Le sanzioni di cui al precedente comma non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all'art. 12 della presente legge, in base a gravi sopravvenuti motivi di necessità.

 

Art. 7.

     Al mutuatario che divenga proprietario di altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima dell'estinzione del mutuo di cui alla presente legge, viene revocata, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, la concessione dei contributi di cui agli artt. 1, 2 e 8, ultimo comma, della presente.

 

Art. 8. [2]

     E' istituita presso le singole Amministrazioni provinciali una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, di cui fanno parte:

     - il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o un suo delegato che la presiede;

     - tre componenti nominati dal Consiglio Provinciale,

     - quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     - due membri designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

     - un rappresentante dei costruttori edili;

     - un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro per la gestione case lavoratori;

     - un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari;

     - un funzionario dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici;

     - Segretario della Commissione è il Segretario Generale dell'Amministrazione provinciale od un suo rappresentante.

 

Art. 9.

     L'istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi per l'inizio, per l'accertamento degli stati d'avanzamento e per lo stato finale dei lavori nonché l'autorizzazione alla erogazione dei versamenti rateali sono delegati alle Amministrazioni provinciali.

     I versamenti rateali delle somme mutuate hanno inizio dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca, sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell'acquisto della area o in lavori eseguiti almeno il cinque per cento della somma totale riconosciuta ammissibile.

 

Art. 10.

     Le domande per la concessione dei mutui, corredate dalla documentazione preliminare, devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici che, dopo un primo esame, autorizza l'Amministrazione provinciale, competente in base all'articolo precedente, alla richiesta della documentazione esecutiva e alla conseguente istruttoria.

 

Art. 11.

     Alle Amministrazioni provinciali sarà corrisposta, a titolo di competenza per le incombenze derivanti dal disposto del precedente art. 9 un compenso fisso pari allo 0,50 % dell'importo corrispondente ad ogni pratica perfezionata. Tale compenso è comprensivo delle spese relative al funzionamento delle Commissioni di cui al successivo art. 12.

 

Art. 12.

     E' istituita presso le singole Amministrazioni provinciali una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, di cui fanno parte:

     - il Presidente della Amministrazione provinciale, o un suo delegato, che la presiede;

     - tre componenti nominati dal Consiglio provinciale;

     - tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     - due membri designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

     - un rappresentante dei costruttori edili:

     - un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro per la gestione case lavoratori;

     - un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari;

     - segretario della Commissione è il Segretario Generale della Amministrazione provinciale od un suo rappresentante.

 

Art. 13.

     La Commissione di cui all'articolo precedente è chiamata a decidere sulle pratiche istruite secondo l'ordine di presentazione delle singole domande ed a formulare, tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 4 della presente legge, la relativa graduatoria.

     I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

     Spetta altresì alla Commissione di ripartire i fondi assegnati alla Provincia tra i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e tra i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

     Ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti deve essere attribuito almeno il 30 per cento degli stanziamenti.

     Nei Comuni obbligati alla formazione dei piani di acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed in quelli facoltizzati che hanno deliberato la formazione del piano, i fondi disponibili debbono essere utilizzati per almeno il 50 % del totale per l'erogazione di mutui per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione comprese nelle aree di detti piani.

 

Art. 14.

     I fondi disponibili per il finanziamento della presente legge debbono essere ripartiti territorialmente per Provincia, tenendo conto degli indici di affollamento e della distribuzione territoriale degli interventi disposti da analoghe provvidenze dello Stato.

     Il riparto dei fondi tra le Province nonché tra i vari istituti di credito è disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore alle finanze.

 

Art. 15.

     I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 20, con facoltà per il mutuatario di estinzione anticipata.

 

Art. 16.

     Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 8 della presente legge, l'Amministrazione regionale costituirà presso la Tesoreria regionale apposito fondo.

     L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità, che dovranno essere investite in cartelle fondiarie emesse a termini di legge dagli istituti convenzionati in base alla presente legge.

 

Art. 17. [3]

     Per gli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la spesa di lire 865 milioni, comprensiva della somma già stanziata nel capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964, la spesa di lire 1.000.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1965 al 1983, fatta eccezione per quelli relativi al 1969 per il quale e autorizzata una spesa di lire 1.400.000.000 e al 1970 per il quale lo stanziamento è portato. a lire 2.500.000.000.

 

Art. 18.

     Per l'incremento del fondo destinato alla concessione di garanzia sui mutui concessi da istituti di credito per il miglioramento e l'acquisto di case per abitazione è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 nel bilancio della Regione per l'anno 1964 e di lire 400.000.000 in ciascuno dei bilanci per gli esercizi dal 1965 al 1967.

     Le spese previste dall'articolo 16 della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

Art. 19.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il capitolo 158 bis così denominato: «Spese per il pagamento dei compensi delle Amministrazioni provinciali per l'istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi ai lavori di costruzione di case per abitazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali».

     Le spese previste dall'art. 11 della presente legge fanno carico al suddetto cap. 158 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

Art. 20.

     Nel bilancio della Regione per l'anno 1964 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

Art. 21.

     Le disposizioni regolamentari relative all'attuazione della presente legge saranno emanate, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima.

 

Art. 22.

     La legge regionale 22 marzo 1960. n. 4 e la legge regionale 24 maggio 1963, n. 4, sono abrogate.

 

NORME TRANSITORIE

 

Art. 23.

     Le convenzioni in atto, stipulate ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, rimangono in vigore fino a totale esaurimento, limitatamente agli impegni assunti.

     Le domande presentate per ottenere i benefici delle leggi regionali 22 marzo 1960, n. 4, e 24 maggio 1962, n. 4, sono valide agli effetti della presente legge.

 

Art. 24.

     Le pratiche di mutuo già definite dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici - ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1960, no 4, e 24 maggio 1962, n. 4 - per le quali sia stato emesso il decreto alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano trovato copertura finanziaria con i fondi delle suddette leggi, verranno trasmesse agli istituti finanziatori e finanziate con gli stanziamenti della presente legge.

     Fino all'entrata in funzione delle competenti Commissioni provinciali di cui al precedente art. 12, le pratiche in corso di perfezionamento saranno definite dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici e trasmesse agli istituti di credito per il finanziamento [4].

 

Art. 24 bis. [5]

     Limitatamente alle pratiche di cui all'art. 24 è ammessa l'estensione dei massimi di cui all'art. 8.

 

Art. 24 ter. [5]

     L'estensione dei massimi di cui all'art. 8 è ammessa anche per i contratti di mutuo riguardanti la costruzione di abitazioni di cui i lavori sono ancora in corso o lo erano posteriormente alla data del 30 giugno 1964.

 

Art. 25.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 1971, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 1965, n. 8.

[3] Articolo già sostituito dalla L.R. 29 gennaio 1969, n. 8 e successivamente così modificato con la L.R. 26 agosto 1970, n. 21.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 30 marzo 1965, n. 8.

[5] Articolo aggiunto dalla L.R. 30 marzo 1965, n. 8.

[5] Articolo aggiunto dalla L.R. 30 marzo 1965, n. 8.