§ 4.1.51 - L.R. 25 novembre 2004, n. 8.
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:25/11/2004
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Pianificazione paesaggistica regionale.
Art. 2.  Piano Paesaggistico Regionale – Procedure.
Art. 3.  Misure di salvaguardia.
Art. 4.  Interventi ammissibili.
Art. 5.  Studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Art. 6.  Zone F turistiche.
Art. 7.  Interventi pubblici.
Art. 8.  Norme transitorie.
Art. 9.  Abrogazioni e sostituzioni.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 4.1.51 - L.R. 25 novembre 2004, n. 8.

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.

(B.U. 25 novembre 2004, n. 38).

 

Art. 1. Pianificazione paesaggistica regionale.

     1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio.

     2. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.

 

     Art. 2. Piano Paesaggistico Regionale – Procedure.

     1. Per le procedure di redazione della proposta, adozione e approvazione del PPR si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), così modificato:

“Art. 11 - (Piano Paesaggistico Regionale - Procedure).

1. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all’albo di tutti i comuni interessati. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Regione, entro i sessanta giorni di pubblicazione presso i Comuni svolge l’istruttoria pubblica ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, nella quale illustra la proposta di Piano.

2. Entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione.

3. Trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica, delibera l’adozione del PPR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione all’albo pretorio per la durata di quindici giorni.

4. La Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime, entro due mesi, sul piano stesso il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.

5. Acquisito tale parere, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni.”.

     2. Per la redazione della proposta di Piano possono essere utilizzati anche gli elaborati dei Piani urbanistici provinciali di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 45 del 1989, già approvati o in corso di approvazione.

     3. Dopo l’approvazione del PPR la Giunta provvede al coordinamento ed alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con il Piano stesso.

     4. Al fine di conseguire l’aggiornamento periodico del PPR la Giunta provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio.

     5. Al fine di promuovere una più incisiva adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l’Amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell’attività di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l’attivazione di un Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le Università e con gli ordini ed i collegi professionali interessati.

     6. I Comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri Piani urbanistici comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni.

     7. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e comunque preliminarmente a qualunque atto di aggiornamento e revisione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della Regione espone al Consiglio regionale, che si pronuncia nel merito, le linee guida caratterizzanti il lavoro di predisposizione del PPR [1].

 

     Art. 3. Misure di salvaguardia.

     1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione:

     a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;

     b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;

     c) compendi sabbiosi e dunali.

     2. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei comuni dotati di Piani urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 ed in quelli ricadenti nei comuni ricompresi nel Piano Territoriale Paesistico del Sinis (PTP n. 7, approvato con decreto del Presidente della Giunta n. 272 del 3 agosto 1993).

 

     Art. 4. Interventi ammissibili.

     1. Il divieto di cui all’articolo 3 della presente legge non si applica:

     a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari. E’ altresì consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;

     b) agli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non prevedano costruzioni edilizie residenziali;

     c) alle opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;

     d) alle opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica;

     e) agli interventi di cui alle lettere b), d), f), g), l), m) e p) dell’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985;

     f) alle opere pubbliche previste all’interno di piani di risanamento urbanistico di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985;

     g) alle infrastrutture di servizio generale da

realizzarsi nelle aree di sviluppo industriale in conformità ai piani territoriali adottati dai consorzi di sviluppo industriale ed approvati dall’Amministrazione regionale anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.

     2. Negli ambiti territoriali di cui all’articolo 3 è consentita l’attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell’articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali nella cartografia degli strumenti urbanistici comunali. Sono, altresì, attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse tra le stesse zone B ed altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati. Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all’articolo 6. È, pertanto, sospesa l’applicazione delle esclusioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 2 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. Ai fini della realizzazione dei singoli interventi edilizi, l’acquisizione dei prescritti nulla osta ed il versamento dei relativi oneri concessori, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, dà titolo al rilascio della concessione edilizia.

     3. [Nelle aree boscate, individuate con circolare dell’Assessorato della pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, l’edificazione è consentita soltanto nelle radure naturali purché gli interventi, oltre che previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore a cento metri] [2].

 

     Art. 5. Studio di compatibilità paesistico-ambientale.

     1. I piani urbanistici dei comuni, i cui territori ricadono nella fascia costiera di duemila metri dalla linea di battigia marina, devono contenere lo studio di compatibilità paesistico ambientale quale documento finalizzato a:

     a) supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico-ambientali;

     b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell’ambiente e dei caratteri paesaggistici;

     c) definire i criteri guida per lo studio di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base della elaborazione dei piani attuativi.

     2. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato al PUC deve prevedere:

     a) il quadro conoscitivo del territorio comunale derivato dalla rappresentazione ed analisi dei principali tematismi di carattere geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, paesaggistico e storico-culturale;

     b) il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture;

     c) l’individuazione delle risorse paesistico-ambientali di maggior pregio ed interesse ai fini delle esigenze di tutela e valorizzazione;

     d) il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali, in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse ed i corrispondenti livelli di trasformazione territoriale possibili con individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità delle localizzazioni;

     e) la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell’ambiente e della relativa normativa d’attuazione.

     3. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale va allegato ai piani attuativi dei comuni di cui al comma 1 e deve prevedere:

     a) l’indicazione degli insediamenti previsti con illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità in termini volumetrici attraverso l’analisi comparata di accettabilità dei tematismi utilizzati;

     b) la simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e la documentazione fotografica su cui riportare dette simulazioni;

     c) le concrete misure per l’eliminazione dei possibili effetti negativi ovvero per minimizzarne e compensarne l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio.

     4. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE (V.A.S.) concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente.

     5. Lo studio di compatibilità paesisticoambientale relativo agli strumenti urbanistici generali viene sottoposto all’esame ed approvazione della Giunta regionale previo favorevole parere del Comitato tecnico regionale dell’urbanistica.

     6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi rappresenta il quadro di riferimento urbanistico-territoriale e di disciplina paesistica per la procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1999) e successive modifiche ed integrazioni.

     7. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999, riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all’articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni ed all’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di valutazione dell’impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti.

 

     Art. 6. Zone F turistiche.

     1. Il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l’applicazione dei parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983 [3].

     1 bis. I comuni, nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, favoriscono la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed ambientale, il riequilibrio tra la funzione residenziale e la funzione alberghiera nonché il rafforzamento e la diversificazione dell'offerta turistica. A tal fine la capacità massima insediabile nelle zone F, calcolata ai sensi del comma 1, può essere incrementata fino al 25 per cento della stessa per i seguenti scopi:

a) per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, purché localizzati oltre la fascia dei 300 metri dalla linea battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori, prioritariamente su aree intercluse o all'interno di aree parzialmente edificate o compromesse se ubicate all'interno della fascia costiera come individuata dall'articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA del Piano paesaggistico regionale. La previsione delle nuove strutture è subordinata alla dimostrazione del fabbisogno di ulteriori posti letto, alla verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale, anche al fine di modulare la pressione antropica sullo stesso mediante diversificazione ed incentivazione di forme di turismo alternative, in coerenza con il Piano strategico regionale del turismo;

b) per il miglioramento dell'offerta turistica delle strutture ricettive esistenti, a prescindere dalla loro classificazione, sino ad un massimo del 15 per cento del volume legittimamente realizzato dalla singola struttura ricettiva in forza del titolo abilitativo originario, senza aumento dei posti letto. La disposizione si applica anche alle strutture ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, purché escluse dal vincolo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. L'intervento è ammissibile a condizione che:

1) sia finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio esistente e delle relative aree di pertinenza, senza incremento delle superfici impermeabili;

2) sia realizzato in arretramento rispetto all'edificio preesistente e non verso il mare;

3) sia realizzato nel rispetto del limite fondiario massimo e della dotazione degli spazi pubblici per le zone F previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 7 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

Qualora le volumetrie già legittimamente realizzate nelle zone F abbiano superato la capacità massima stabilita al comma 1, l'incremento di cui al presente comma è calcolato sulla sola quota residua, data dalla differenza tra la capacità insediativa massima di cui all'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 e la volumetria già legittimamente realizzata [4].

1 ter. L'Assessore competente in materia di urbanistica e paesaggio detta gli indirizzi applicativi relativi alle previsioni di cui al comma 1 bis, determinando i parametri urbanistici da utilizzare per il calcolo della capacità insediativa massima nelle zone F costiere di cui all'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonché le caratteristiche paesaggistiche delle aree utilizzabili per i nuovi insediamenti e le modalità di preservazione dei specifici valori riconosciuti dai provvedimenti di tutela vigenti relativi aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico e alla tutela del patrimonio architettonico ed archeologico, in ragione delle differenti classificazioni delle strutture ricettive, della sostenibilità del carico del litorale, dell'innalzamento dell'offerta turistica e della prioritaria esigenza di contribuire a riqualificare gli insediamenti esistenti, della prioritaria esigenza della tutela del contesto paesaggistico. Prima dell'approvazione, la proposta di indirizzi deve ottenere il parere positivo del Comitato tecnico per la collaborazione istituzionale previsto dall'articolo 9 del Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa fra Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritto il 18 aprile 2018. Fino all'approvazione dei suddetti indirizzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis [5].

 

     Art. 7. Interventi pubblici.

     1. La realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta Regionale, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge, sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 7 dell’articolo 2 e pubblicati sul BURAS.

 

     Art. 8. Norme transitorie.

     1. I Piani urbanistici comunali, approvati alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d’urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell’ambiente della Sardegna), conservano la loro validità ed efficacia in termini attuativi e di esecutività, purché non successivamente modificati. È comunque consentita l’adozione delle varianti necessarie al ripristino delle originarie condizioni di conformità.

     2. I Comuni che, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 2004, hanno adottato il Piano urbanistico comunale ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedere alla sua definitiva approvazione, purché venga corredato dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all’articolo 5.

L’adozione degli strumenti attuativi, di cui all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e riguardanti le zone “F”, deve essere corredata dello studio di compatibilità paesistico- ambientale di cui all’articolo 5.

     3. Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nell’intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica, salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio e realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Per gli impianti precedentemente autorizzati in difetto di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione o la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non abbiano ancora realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, è subordinata alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

     3 bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione [6].

     4. Se non diversamente previsto le disposizioni della presente legge si applicano negli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell’articolo 3.

 

     Art. 9. Abrogazioni e sostituzioni.

     1. Sono abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1989.

     2. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 45 del 1989 ai Piani territoriali paesistici sono sostituiti dal riferimento al Piano paesaggistico regionale.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[2] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 23 aprile 2015, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 132 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 132 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[6] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.