§ 4.1.22 - L.R. 9 aprile 1987, n. 12.
Modifiche alle ll.rr. 19 febbraio 1986, n. 21, e 11 ottobre 1985, n. 23 riguardanti la sanatoria di opere edilizie abusive.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:09/04/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l'art. 48 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è prorogato al 31 marzo [...]
Art. 2.      Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l'art. 47 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è prorogato al 31 [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Per le opere pubbliche, ai soli fini della sanatoria dell'abusivismo edilizio, la deliberazione o l'atto con il quale il progetto è stato approvato o l'opera è stata autorizzata sostituisce a [...]
Art. 6. 
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 4.1.22 - L.R. 9 aprile 1987, n. 12.

Modifiche alle ll.rr. 19 febbraio 1986, n. 21, e 11 ottobre 1985, n. 23 riguardanti la sanatoria di opere edilizie abusive.

 

Art. 1.

     Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l'art. 48 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è prorogato al 31 marzo 1987.

 

     Art. 2.

     Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l'art. 47 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è prorogato al 31 marzo 1987.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5.

     Per le opere pubbliche, ai soli fini della sanatoria dell'abusivismo edilizio, la deliberazione o l'atto con il quale il progetto è stato approvato o l'opera è stata autorizzata sostituisce a tutti gli effetti la licenza edilizia o la concessione ad edificare.

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 8 della L.R. 19 febbraio 1986, n. 21. La modifica è riportata all'art. 44, quinto comma, della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23.

[2] Aggiunge l'ultimo comma all'art. 43 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23.

[3] Modifica ed integra l'art. 40 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23.