Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 09/04/1987 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l'art. 48 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è prorogato al 31 marzo [...] |
Art. 2. Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l'art. 47 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è prorogato al 31 [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Per le opere pubbliche, ai soli fini della sanatoria dell'abusivismo edilizio, la deliberazione o l'atto con il quale il progetto è stato approvato o l'opera è stata autorizzata sostituisce a [...] |
Art. 6. |
Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 4.1.22 - L.R. 9 aprile 1987, n. 12.
Modifiche alle ll.rr. 19 febbraio 1986, n. 21, e 11 ottobre 1985, n. 23 riguardanti la sanatoria di opere edilizie abusive.
Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'art. 2 della
Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'articolo 4 della
Per le opere pubbliche, ai soli fini della sanatoria dell'abusivismo edilizio, la deliberazione o l'atto con il quale il progetto è stato approvato o l'opera è stata autorizzata sostituisce a tutti gli effetti la licenza edilizia o la concessione ad edificare.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Modifica l'art. 8 della
[2] Aggiunge l'ultimo comma all'art. 43 della
[3] Modifica ed integra l'art. 40 della