§ 3.4.8 - L.R. 10 febbraio 1960, n. 3.
Provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:10/02/1960
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'Amministrazione regionale nominerà un proprio rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto o all'organo che ne eserciterà le funzioni.
Art. 3.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960, ed ai capitoli corrispondenti dei [...]


§ 3.4.8 - L.R. 10 febbraio 1960, n. 3.

Provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero.

 

Art. 1. [1]

     L'amministrazione regionale, allo scopo di favorirne il funzionamento, è autorizzata a concedere all'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero, un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio 1979.

     Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Istituto sottopone all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

     Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Istituto sottopone all'approvazione dell'Assessorato regionale di cui al secondo comma il con o consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei revisori.

     La concessione del contributo di cui al primo comma è subordinata all'approvazione, da parte dell'Assessorato regionale, del bilancio di previsione dell'Istituto stesso.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale nominerà un proprio rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto o all'organo che ne eserciterà le funzioni.

 

     Art. 3.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 1969, n. 29 e così nuovamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 1979, n. 54.