§ 3.3.29 - L.R. 11 agosto 1970, n. 20.
Stanziamento di un contributo per il funzionamento della scuola di specializzazione di studi sardi annessa alla Facoltà di lettere e filosofia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:11/08/1970
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire la scuola di specializzazione di studi sardi annessa alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari con attuale sede presso l'istituto per gli studi [...]
Art. 2.      Il pagamento delle singole annualità dovrà essere chiesto dall'Università di Cagliari. Per gli anni successivi al primo, alla richiesta del contributo dovrà essere unita una relazione [...]
Art. 3.      L'onere di lire 50.000.000 viene suddiviso in lire 15.000.000 per il funzionamento e il potenziamento didattico, e in lire 35.000.000 per far fronte all'attività scientifica e di ricerca, di [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il capitolo 13440 con la seguente denominazione: «Contributo a favore della scuola di [...]


§ 3.3.29 - L.R. 11 agosto 1970, n. 20.

Stanziamento di un contributo per il funzionamento della scuola di specializzazione di studi sardi annessa alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire la scuola di specializzazione di studi sardi annessa alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari con attuale sede presso l'istituto per gli studi sardi, di potenziarne l'attività e di incrementarne le attrezzature e le dotazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire annualmente nelle spese di funzionamento con la somma di lire 50.000.000.

     Detta somma verrà messa a disposizione dell'Amministrazione dell'Università di Cagliari all'inizio di ogni anno accademico, a partire dall'anno accademico 1970-1971, e verrà amministrata dal consiglio di amministrazione dell'Università di Cagliari, che approverà il piano di spesa proposto dal direttore della scuola di specializzazione, sentito il consiglio della stessa scuola.

 

     Art. 2.

     Il pagamento delle singole annualità dovrà essere chiesto dall'Università di Cagliari. Per gli anni successivi al primo, alla richiesta del contributo dovrà essere unita una relazione particolareggiata dell'attività svolta nell'anno accademico precedente; a tale relazione è subordinata la erogazione del contributo.

 

     Art. 3.

     L'onere di lire 50.000.000 viene suddiviso in lire 15.000.000 per il funzionamento e il potenziamento didattico, e in lire 35.000.000 per far fronte all'attività scientifica e di ricerca, di promozione e diffusione culturale e di assistenza sociale agli allievi specializzandi, ivi comprese dieci borse di studio biennali da lire 700.000 cadauna, da attribuirsi agli specializzandi sardi o residenti in Sardegna da almeno cinque anni autori di lavori meritevoli di pubblicazione.

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il capitolo 13440 con la seguente denominazione: «Contributo a favore della scuola di specializzazione di studi sardi, annessa alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari».

     A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 50 milioni dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 13440 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.