§ 3.3.14 - L.R. 15 novembre 1960, n. 15.
Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:15/11/1960
Numero:15

§ 3.3.14 - L.R. 15 novembre 1960, n. 15. [1]

Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiolologia.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Amministrazione dell'Università di Cagliari apposite convenzioni per l'istituzione di due posti di ruolo, uno per l'insegnamento di «Clinica odontoiatrica» e uno per l'insegnamento di «Clinica otorinolaringoiatrica» presso la facoltà di medicina e chirurgia.

 

Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Sassari apposita convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di «Radiologia» presso la facoltà di medicina e chirurgia.

 

Art. 3.

     Ciascuna convenzione avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza da uno dei contraenti.

 

Art. 4.

     La spesa per l'attuazione della presente legge fa annualmente carico ad apposito capitolo del bilancio regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.