§ 3.3.13 - L.R. 8 ottobre 1959, n. 16.
Istituzione di una cattedra convenzionata di «medicina del lavoro» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:08/10/1959
Numero:16

§ 3.3.13 - L.R. 8 ottobre 1959, n. 16. [1]

Istituzione di una cattedra convenzionata di «medicina del lavoro» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di «industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio» presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione:

     a) con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa;

     b) con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio » presso la facoltà di agraria dell'Università stessa.

 

Art. 2.

     Le convenzioni hanno la durata di anni venti e si intendono prorogate per ugual periodo di tempo ove non siano denunciate da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

 

Art. 3.

     La spesa per l'attuazione della presente legge fa annualmente capo ad apposito capitolo del bilancio regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.