§ 3.3.10 - L.R. 15 maggio 1959, n. 11.
Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo delle Università della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:15/05/1959
Numero:11

§ 3.3.10 - L.R. 15 maggio 1959, n. 11. [1]

Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo delle Università della Sardegna.

 

Art. 1.

     Al fine di consentire l'attuazione del Piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire nella spesa per l'importo di lire 1.500.000.000.

 

Art. 2.

     La somma di cui al precedente articolo è destinata per lire 1.000.000.000 all'Università di Cagliari e per lire 500.000.000, all'Università di Sassari, ed è distribuita in dieci annualità dell'importo rispettivamente di lire 100.000.000 per l'Università di Cagliari e di lire 50.000.000 per l'Università di Sassari, a partire dall'esercizio finanziario per l'anno 1959.

     Le modalità e le forme di erogazione delle predette somme sono determinate in apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e le amministrazioni delle Università di Cagliari e Sassari.

 

Art. 3.

     Il versamento del contributo all'Amministrazione dell'Università di Cagliari è subordinato all'inserimento nella convenzione di cui all'art. 2 di clausole con le quali l'Amministrazione stessa si impegna a garantire:

     1) la sistemazione dell'area del vecchio Arsenale di Cagliari con la costruzione del complesso edilizio progettato per gli Istituti di antichità e d'arte;

     2) la libera disponibilità all'Amministrazione regionale dei locali in progetto destinati a museo etnografico;

     3) la libera disponibilità alle Soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della provincia di Cagliari dei locali in progetto destinati ai rispettivi uffici e a sede dei musei e gallerie.

 

Art. 4.

     (Omissis).

     (Omissis).

     La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 129 bis dello stato di precisione della spesa del Bilancio regionale per l'anno 1959, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi fino all'anno 1968.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.