Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 istruzione |
Data: | 03/10/1952 |
Numero: | 25 |
§ 3.3.4 - L.R. 3 ottobre 1952, n. 25. [1]
Finanziamento dei centri didattici provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati degli istituti magistrali.
Art. 1.
Allo scopo di migliorare la preparazione culturale degli insegnanti elementari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Centri Didattici Provinciali, onde provvedere al loro migliore funzionamento e particolarmente all'istituzione di corsi di perfezionamento.
Detti corsi sono istituiti d'intesa fra l'Assessore regionale all'Igiene, sanità e pubblica istruzione ed i singoli Provveditori agli studi.
I Centri Didattici Provinciali sono tenuti a presentare il rendiconto annuale della gestione delle somme ricevute.
Art. 2.
Le spese di cui al precedente articolo fanno carico al capitolo 101 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
[1] Abrogata dall'art. 4 della