§ 3.1.14 - L.R. 20 giugno 1963, n. 2. [*]
Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/06/1963
Numero:2

§ 3.1.14 - L.R. 20 giugno 1963, n. 2. [*]

Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, una anticipazione di L. 300.000.000, per risanare la deficitaria situazione finanziaria dell'istituzione stessa.

 

Art. 2.

     Gli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari provvederanno alla restituzione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, in trenta semestralità anticipate, a decorrere dalla fine del periodo di preammortamento, che viene stabilito in anni tre.

     Per l'anticipazione di cui alla presente legge nessuna somma è dovuta a titolo di interessi all'Amministrazione regionale.

 

Art. 3.

     (Omissis) [1].

     Le somme che verranno versate dagli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, a rimborso dell'anticipazione di cui alla presente legge, saranno imputate ad un apposito capitolo degli stati di previsione della entrata dei bilanci della Regione per l'anno 1966 e per quelli successivi.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Reca disposizioni finanziarie.