Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/11/1962 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. La legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, è abrogata. |
Art. 2. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'igiene e Sanità il Comitato tecnico regionale sanitario. |
Art. 3. Sono componenti del Comitato: |
Art. 4. Il Comitato ha il compito di esprimere parere tecnico: |
Art. 5. Il Comitato, che è convocato dal suo Presidente, si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di maggio e ottobre, ed in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario. |
Art. 6. I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; durano in carica [...] |
Art. 7. Ai componenti ed al Segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 29 febbraio 1956, numero 5. |
Art. 8. I componenti del Comitato istituito con la legge regionale 2 febbraio 1950, numero 1, i quali siano in carica al momento della entrata in vigore della presente legge, cesseranno dall'incarico [...] |
§ 3.1.12 - L.R. 23 novembre 1962, n. 18.
Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1 e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario.
La
E' istituito presso l'Assessorato regionale all'igiene e Sanità il Comitato tecnico regionale sanitario.
Sono componenti del Comitato:
1) l'Assessore regionale all'igiene e Sanità, che lo presiede;
2) l'Assessore regionale ai lavori pubblici;
3) l'Assessore regionale agli enti locali:
4) un esperto di igiene;
5) un esperto di malattie interne;
6) un esperto di pediatria;
7) un esperto di ostetricia;
8) un esperto di dermosifilopatia;
9) un esperto di igiene veterinaria;
10) un esperto di chimica e bromatologia;
11) un esperto di ingegneria sanitaria:
12) un esperto di scienze agrarie;
13) un esperto di chirurgia generale;
14) un esperto di medicina del lavoro;
15) un esperto di tecnica ospedaliera;
16) un rappresentante dell'ordine dei medici designato dai tre ordini provinciali;
17) un rappresentante dell'ordine dei veterinari designato dai tre ordini provinciali;
18) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale.
Il Comitato ha il compito di esprimere parere tecnico:
a) su materie inerenti all'igiene e sanità pubblica della Regione, in merito alle quali riferiscono i direttori dei servizi regionali medico e veterinario;
b) su provvedimenti, richieste, ricerche scientifiche nell'interesse della sanità pubblica;
c) sulle opere di pubblica utilità riguardanti l'igiene e la sanità pubblica della Regione e particolarmente su quelle da eseguirsi con contributi regionali.
Il parere del Comitato non è richiesto per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché per il riattamento e la ristrutturazione non comportanti sostanziali modifiche nella destinazione d'uso [1].
Il Comitato, che è convocato dal suo Presidente, si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di maggio e ottobre, ed in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato e richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Funge da Segretario un funzionario designato dall'assessorato regionale all'igiene e sanità
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Ai componenti ed al Segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla
I componenti del Comitato istituito con la
Entro lo stesso termine si dovrà provvedere alla ricostituzione del Comitato con le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge.
[1] Comma aggiunto dall'art. 22 della