Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/06/1950 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. (a) |
Art. 5. |
§ 3.1.2 - L.R. 20 giugno 1950, n. 15. [*]
Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale.
Allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità sanitarie locali ed alle altri istituzioni pubbliche operanti in materia di assistenza sanitaria, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale per l'impianto di nuovi centri ambulatoriali o per l'acquisto di immobili da destinarsi a centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti.
I benefici previsti dalla presente legge sono concessi su domanda presentata all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredata - nel caso in cui si richieda un contributo - dal progetto che si intende attuare e dal piano finanziario [3].
Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime il parere il Comitato tecnico sanitario regionale e - qualora l'importo sia superiore a lire 1.000.000.000 - il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.
Nel caso di finanziamento totale da parte della Regione, all'esecuzione delle opere provvede direttamente l'Amministrazione regionale; questa è tuttavia autorizzata a delegare all'esecuzione medesima le amministrazioni di cui all'art. 2, ove esse ne facciano richiesta dimostrando di essere in grado di provvedervi a mezzo del proprio ufficio tecnico.
Nei casi di contributo provvedono all'esecuzione delle opere le amministrazioni di cui all'art. 2, salvo che non richiedano all'Amministrazione regionale di provvedervi mettendo nel contempo a disposizione della medesima le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico.
Art. 4. (a)
Qualora alla esecuzione delle opere o all'attrezzamento provvedano direttamente le istituzioni o gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base ai certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dallo Assessorato ai Lavori Pubblici e su presentazione delle fatture dei materiali acquistati.
La liquidazione del saldo viene effettuata dopo il collaudo.
La spesa farà carico al capitolo 85 del Bilancio 1950 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
[*] Abrogata dall'art. 4 della
[1] Il presente articolo, già sostituito dall'art. unico della
[2] Articolo già sostituito dall'art. unico della
[3] Comma così sostituito per effetto dell'art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dalla