Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 27/07/1977 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Le provvidenze di cui alla lett. d) dell'art. 1 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, sono concesse anche agli allevatori che abbiano subito una perdita del capitale bestiame in misura non inferiore [...] |
Art. 2. La ricostruzione delle scorte vive di cui alla lett. d) dell'art. 1 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, deve essere effettuata entro il termine massimo di 18 mesi dalla data della denuncia del [...] |
Art. 3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 1, l'Assessore dell'agricoltura emana apposito decreto nel quale viene riconosciuto all'evento dannoso il carattere di [...] |
Art. 4. Gli artt. 8, 9, 10, 21 e 24 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, sono abrogati. |
§ 2.14.7 - L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 giugno 1974, n. 12, concernente «Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche».
Le provvidenze di cui alla lett. d) dell'art. 1 della
Le suddette provvidenze sono concesse per le perdite subite a decorrere dal 1976.
La ricostruzione delle scorte vive di cui alla lett. d) dell'art. 1 della
Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 1, l'Assessore dell'agricoltura emana apposito decreto nel quale viene riconosciuto all'evento dannoso il carattere di epizoozia e vengono delimitate le zone colpite.
Gli artt. 8, 9, 10, 21 e 24 della
L'assolvimento della garanzia sussidiaria - già concessa ai sensi delle
Le somme che residueranno sul predetto Capitolo 26693 dopo gli interventi di cui al comma precedente, saranno versate al fondo di solidarietà regionale di cui all'art. 2 della