§ 2.12.34 - L.R. 28 giugno 1996, n. 24.
Assegnazione dei fondi per lavori socialmente utili alla gestione della contabilità speciale denominata "Fondo sociale della Regione sarda", di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:28/06/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Le risorse di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32, e loro successive modificazioni e integrazioni, iscritte in conto del cap. [...]
Art. 2.      1. Per quanto disposto dall'art. 1, la denominazione del capitolo 10136/01 del bilancio della Regione, tabella M, stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione [...]
Art. 3.      1. In favore dei lavoratori utilizzati nei progetti per lavori socialmente utili approvati ai sensi del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180, e successive modificazioni, reiterazioni o [...]
Art. 4.      1. L'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, è abrogato.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.12.34 - L.R. 28 giugno 1996, n. 24.

Assegnazione dei fondi per lavori socialmente utili alla gestione della contabilità speciale denominata "Fondo sociale della Regione sarda", di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 1.

     1. Le risorse di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32, e loro successive modificazioni e integrazioni, iscritte in conto del cap. 10136/01 del bilancio della Regione per gli anni 1995 e successivi e destinate al Fondo per l'attivazione dei lavori socialmente utili, sono versate alla contabilità speciale denominata "Fondo Sociale della Regione Sarda", di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. Per quanto disposto dall'art. 1, la denominazione del capitolo 10136/01 del bilancio della Regione, tabella M, stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è così modificata: "Somma da versare al Fondo sociale della Regione sarda di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, per l'attivazione dei lavori socialmente utili di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3.

     1. In favore dei lavoratori utilizzati nei progetti per lavori socialmente utili approvati ai sensi del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180, e successive modificazioni, reiterazioni o conversioni, il sussidio regionale integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, è erogato, in riferimento alle assenze giustificate per malattia, infortunio, maternità e riposi commisurati e sostitutivi dei giorni di ferie, secondo la normativa applicata dall'INPS per il sussidio statale di cui al succitato decreto legge n. 180 del 1996.

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, è abrogato.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.