Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.11 cooperazione |
Data: | 21/08/1980 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. unico. Allo scopo di facilitare la conservazione, l'invecchiamento, la stagionatura e la commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro immissione tempestiva sul mercato, l'Amministrazione [...] |
§ 2.11.5 - L.R. 21 agosto 1980, n. 33
Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle cooperative agricole.
Allo scopo di facilitare la conservazione, l'invecchiamento, la stagionatura e la commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro immissione tempestiva sul mercato, l'Amministrazione regionale, a valere sulle leggi regionali in vigore può:
a) autorizzare la concessione di prestiti di esercizio sui fondi di rotazione esistenti;
b) concedere il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti di credito [1].
I prestiti sono concessi anche a integrazione di analoghi benefici statali o comunitari a favore delle cooperative agricole e dei loro consorzi e hanno una durata non superiore a tre anni.
La misura del finanziamento sarà determinata in relazione alla quantità e qualità dei prodotti da conservare o da commercializzare e all'entità degli impegni finanziari gravanti sul beneficiario.
(Omissis) [2].
I prestiti sono regolati, oltre che dalle norme della presente legge, dalla
[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[2] Comma abrogato dall'art. 3 della