§ 2.9.34 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 commercio
Data:25/02/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Piano regionale per le grandi strutture di vendita e definizioni.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.9.34 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di commercio.

(B.U. 1 marzo 2005, n. 7).

 

Art. 1. Piano regionale per le grandi strutture di vendita e definizioni.

     1. L’Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede - nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge - all’elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita. Il Piano deve essere approvato, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale nei successivi sessanta giorni e pubblicato nel BURAS.

     2. Nell’elaborazione del Piano, l’Amministrazione regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali, o delle province e delle associazioni dei comuni, dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori.

     3. Al fine di costituire un sistema integrato tra il settore produttivo dell’agro-alimentare e la moderna grande distribuzione, la Giunta regionale prevede forme di concertazione finalizzate alla individuazione di appositi spazi per la promozione e sponsorizzazione dei prodotti agro-alimentari sardi.

     4. L’individuazione di zone idonee per l’insediamento di grandi strutture deve tener conto dell’aspetto demografico, dell’equilibrato sviluppo urbanistico-commerciale, della valutazione dell’impatto dei flussi di traffico, dell’impatto territoriale ambientale, della vocazione del territorio, dell’impatto sugli insediamenti commerciali già esistenti e operanti sul territorio interessato.

     5. Il Piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel BURAS.

     6. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura, la variazione del settore merceologico, l’ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita, così come definite dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sospeso fino all’entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.

     7. Il centro commerciale è considerato grande struttura di vendita quando è promosso o progettato o realizzato o gestito con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall’eventuale presenza di altre tipologie di attività.

     8. E’ definito centro commerciale naturale, e non considerato grande struttura di vendita, l’insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o dell’associazione.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.