Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.9 commercio |
Data: | 11/06/1952 |
Numero: | 10 |
§ 2.9.2 - L.R. 11 giugno 1952, n. 10. [*]
Istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.
Art. 1.
E' istituito, presso l'Assessorato all'industria e commercio, un Comitato regionale consultivo per il commercio.
Art. 2.
Il Comitato:
a) esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi della Regione e ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore all'industria e commercio;
b) ha facoltà di presentare all'Assessore predetto, di propria iniziativa, voti e proposte dirette a potenziare il commercio nella Sardegna.
Art. 3. [1]
Il Comitato è composto come segue:
a) l'Assessore all'industria e al commercio che lo presiede;
b) due membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materie riguardanti il commercio interno ed estero;
c) tre membri, designati rispettivamente dall'Assessore alle finanze, da quello al lavoro e pubblica istruzione e da quello ai trasporti;
d) il direttore dei servizi dell'Assessorato all'industria e commercio;
e) tre membri in rappresentanza delle Camere di commercio. industria e agricoltura della Sardegna;
f) un membro in rappresentanza delle aziende di credito operanti in Sardegna, designato dall'Associazione bancaria;
g) tre membri in rappresentanza delle aziende commerciali della Sardegna;
h) due membri in rappresentanza delle Cooperative di consumo o miste;
i) un membro in rappresentanza dei commercianti ambulanti;
l) un membro in rappresentanza degli ausiliari del commercio;
m) tre membri in rappresentanza dei lavoratori del commercio.
Art. 4. [2]
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.
Il Vice Presidente e eletto dal Comitato tra i suoi componenti.
I componenti di cui alle lettere: f), g), h), i), l), m), sono scelti dall'Assessore all'industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria; quelli di cui alla lettera e) su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di commercio della Sardegna.
I membri del Comitato di cui alle lettere b), e), f), g), h), i), l), m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Funge da Segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore all'industria e commercio.
Art. 5.
Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno l'Assessore competente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 6.
Di sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza del Comitato, l'Assessore all'industria e commercio invita a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o rappresentanti degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato.
Art. 7.
L'Assessore all'industria e commercio può avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti il commercio interno ed esterno.
Art. 8.
Ai componenti del Comitato ed al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla
[*] Abrogata dall'art. 4 della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della