§ 2.8.50 - L.R. 27 luglio 1981, n. 22.
Disposizioni per l'attuazione del Progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell'abbigliamento di cui al Programma di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:27/07/1981
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Contabilizzazione dell'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66).
Art. 2.  (Estensione della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66, al prefinanziamento e alle aziende artigiane comprese nel Progetto). L'integrazione di cui all'articolo precedente è destinata al prefinanziamento [...]


§ 2.8.50 - L.R. 27 luglio 1981, n. 22.

Disposizioni per l'attuazione del Progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell'abbigliamento di cui al Programma di intervento per gli anni 1976-1978.

 

Art. 1. (Contabilizzazione dell'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66).

     L'integrazione disposta dall'art. 13 della l.r. 10 maggio 1979, n. 38, relativa al fondo di cui all'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66, per l'attuazione del Progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell'abbigliamento, sarà contabilizzata separatamente.

 

     Art. 2. (Estensione della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66, al prefinanziamento e alle aziende artigiane comprese nel Progetto). L'integrazione di cui all'articolo precedente è destinata al prefinanziamento delle iniziative assunte nell'ambito del Progetto.

     Il prefinanziamento è concesso per il tempo necessario ad espletare l'attività diretta a conseguire l'ammissione al godimento delle provvidenze previste dalle ll.rr. 2 maggio 1976, n. 183, e 12 agosto 1977, n. 675, e loro integrazioni e modificazioni.

     Il prefinanziamento va restituito contestualmente alla erogazione delle provvidenze di cui sopra e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del prefinanziamento stesso.

     Ove, invece, non siano state concesse dette provvidenze per non ammissibilità delle iniziative in quanto non rispondenti alle direttive, criteri e modalità previste dalla normativa vigente il beneficiario del prefinanziamento ha facoltà di chiedere la trasformazione in finanziamento secondo le modalità della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66.

     Nel caso delle cooperative artigiane comprese nel Progetto del comparto tessile e dell'abbigliamento, il prefinanziamento e l'eventuale finanziamento può essere esteso alla copertura della quota di investimento eccedente il massimale previsto dalle leggi citate.

     Le disponibilità finanziarie che risulteranno al termine dell'attuazione del Progetto, sono destinate al sostegno delle imprese industriali di cui al l'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66.